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( votes)DELIBERA N. 3 DEL 11 gennaio 2017
PREC 138/16/S
Differenza tra “triennio precedente” e “ultimi tre esercizi finanziari”
“… Con riferimento, invece, all’eccezione relativa al presunto mancato possesso dei requisiti di carattere tecnico-professionale, così come indicati nel disciplinare di gara (punto 1, pag. 5) e, in particolare al dubbio sollevato dalle parti istanti se debba farsi riferimento al “triennio precedente” ovvero “agli ultimi tre esercizi finanziari”, occorre tenere presente quanto previsto dall’art. 86, comma 5 del d.lgs. 50/2016 in ordine alle capacità tecniche degli operatori economici che possono essere dimostrate con uno o più mezzi di prova di cui all’allegato XVII, parte II, in funzione della natura, delle quantità o dell’importanza e dell’uso dei lavori, delle forniture o dei servizi. Precisamente, la suddetta parte II, individua alla lettera: « ii)un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà preso in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima».
Sull’argomento giova comunque ricordare, in generale, quanto già precisato dall’Autorità ad esempio nel Parere n. 201 del 18 dicembre 2013 laddove ha affermato che: “ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese partecipanti ad una gara per l’affidamento di un appalto di servizi, l’art. 41, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, mostra un evidente riferimento alla nozione di “esercizio”, inteso come periodo amministrativo di durata ordinariamente annuale, coincidente con l’anno solare. Allo stesso modo, riguardo la capacità tecnica e professionale di cui all’art. 42 del d.lgs. n. 163/2006, nel caso in cui l’amministrazione richieda, per la dimostrazione del requisito, l’elenco dei principali servizi prestati, questi devono essere dimostrati con riferimento agli ultimi tre anni. Le stazioni appaltanti godono di ampi margini di autonomia nella fissazione di requisiti tecnico-economici per la partecipazione alle gare d’appalto, e la discrezionalità dell’Amministrazione fa salvo il solo limite della logicità e ragionevolezza di quanto richiesto, e della pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito” (Parere di Precontenzioso n. 198/2012) ».
Occorre, sul punto, richiamare quanto affermato anche dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Con. Stato, Sez. 3, sentenza 2 luglio 2015, n. 3285) che ha stabilito che « solo per la dimostrazione della capacità economico finanziaria di cui all’art. 41 del d.lgs. n.163/2006 il triennio da prendere in considerazione per verificare la sussistenza del requisito è quello solare decorrente dal 1° gennaio e ricomprende i tre anni solari antecedenti la data del bando, in quanto la norma fa riferimento alla nozione di esercizio inteso come anno solare, mentre per la capacità tecnica e professionale di cui all’art. 42 “il triennio di riferimento è quello effettivamente antecendente la data di pubblicazione del bando e, quindi, non coincide necessariamente con il triennio relativo al requisito di capacità economico finanziaria” (Cons. Stato, VI, 6.5.2014 n.2306) »…”