Questo articolo è valutato
( votes)DELIBERA N. 51 DEL 1 febbraio 2017
PREC 55/16/F
“E’ legittima l’esclusione disposta in danno della concorrente che abbia indicato gli oneri della sicurezza, da specificare come richiesto in apposita clausola del bando a pena di esclusione con la presentazione dell’offerta, per un importo pari a zero”
“…la società odierna istante giustifica la propria indicazione di oneri pari a zero in virtù della certificazione di qualità di cui è in possesso e del tipo di fornitura oggetto dell’appalto che avviene tramite corrieri e non richiederebbe pertanto “adeguamenti o costi aggiuntivi per la sicurezza”;…la pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3/2015 ha affermato il principio di diritto secondo il quale l’obbligo di indicare i costi per la sicurezza in sede di offerta vale non soltanto per gli appalti di lavori, ma anche per quelli di forniture e di servizi;…il Consiglio di Stato sez. V, nella sent. n. 1481 del 16 aprile 2016 ha precisato: “sebbene l’importo degli oneri sia irrisorio rispetto all’ammontare complessivo dell’offerta, un’indicazione di quest’ultimi pari a zero si traduce nella formulazione dell’offerta stessa come priva di un elemento essenziale per la sua valutazione” e quindi viola oltre che gli artt. 46, 86 e 97 D.lgs. 163/2006, anche la lex specialis che contenga la previsione dell’obbligo;…la giurisprudenza ha ritenuto l’indicazione degli oneri di sicurezza aziendale in un importo pari a “zero” equivalente alla mancata indicazione degli stessi…”