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DELIBERA N. 50 DEL 1 febbraio 2017

PREC 1/17/F

La stazione appaltante deve attivare il soccorso istruttorio per la produzione della dichiarazione mancante (non tempestivamente rilevata) anche nella fase successiva all’aggiudicazione definitiva

“…Il soccorso istruttorio, come formalizzato nella novella introdotta con il comma 2-bis dell’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, ha segnato il recepimento normativo del principio secondo cui «occorre dare prevalenza al dato sostanziale (la sussistenza dei requisiti) rispetto a quello formale (completezza delle dichiarazioni rese dai concorrenti) e, dunque, l’esclusione dalla gara potrà essere disposta non più in presenza di dichiarazione incompleta, o addirittura omessa, ma esclusivamente nel caso in cui il concorrente non ottemperi alla richiesta della stazione appaltante ovvero non possieda, effettivamente, il requisito» (determinazione n. 1 del 8 gennaio 2015). Nel caso de quo, l’esame della completezza della documentazione alla luce delle prescrizioni della lex specialis di gara non è stato condotto efficacemente dalla stazione appaltante che, in sede di verifica della documentazione amministrativa, non ha rilevato l’assenza della dichiarazione di un Consigliere con poteri di rappresentanza che è risultato essere cessato dalla carica il giorno successivo alla pubblicazione del bando e non ha dunque messo l’operatore economico nella condizione di sanare tutte le irregolarità dichiarative.

Non si ravvisano ragioni che ostino alla possibilità, rectius all’obbligo, per la stazione appaltante di attivare il soccorso istruttorio per la produzione della dichiarazione mancante (non tempestivamente rilevata) anche nella fase successiva all’aggiudicazione definitiva…”

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