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( votes)DELIBERA N. 222 DEL 1 marzo 2017
PREC 43/17/L
“Le varianti migliorative recanti i criteri ambientali minimi, richieste quali criteri di valutazione dell’offerta, devono essere rapportate a un progetto già elaborato nel rispetto dei CAM”
“…le Linee Guida n. 2 emanate dall’Anac, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016,…evidenziano che “I criteri di valutazione definiti dalla stazione appaltante tengono anche conto dei criteri ambientali minimi (CAM) adottati con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; a tal fine, i criteri di valutazione prevedono l’attribuzione di specifici punteggi qualora vengano proposte condizioni superiori a quelle minime previste dai CAM con riferimento alle specifiche di base e alle clausole contrattuali/condizioni di esecuzione o siano proposte le condizioni previste, nell’ambito dei predetti CAM, dalle specifiche tecniche premianti (appositamente elaborate per le procedure aggiudicate sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo)”.
Le medesime Linee Guida chiariscono che, ai sensi del comma 14 dell’art. 95, nei criteri di aggiudicazione basati sul miglior rapporto qualità/prezzo, il bando può prevedere la richiesta di varianti, secondo le modalità ivi descritte, e che tali varianti devono avere un livello di definizione pari a quello del progetto messo a gara ed essere coerenti con lo stesso senza stravolgerlo. I criteri di valutazione di tali varianti devono tener conto delle risultanze delle varie fasi di progettazione ed essere finalizzate a stimolare il miglioramento del bene o del servizio.”