Sending
Questo articolo è valutato
0 (0 votes)

DELIBERA N. 94 DEL 8  febbraio 2017

PREC 54/16/L

“Deve ritenersi legittima l’esclusione di un impresa che non  possedendo in proprio i requisiti abbia manifestato l’intenzione di avvalersi del prestito da parte di ausiliaria qualificata per lavorazioni dichiarate “compiti essenziali” ex art. 89 comma 4 del Codice e riservati dalle  disposizioni del bando all’esecuzione dell’offerente.”

“L’art. 89 comma 4 prevede che: “Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall’offerente o, nel caso di un’offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento”….Si tratta di una delle novità introdotte alla disciplina dell’avvalimento dal nuovo Codice: la facoltà che viene riconosciuta alle stazioni appaltanti di escludere in determinati casi il ricorso  all’avvalimento. Nonostante la norma faccia riferimento allo svolgimento di determinati compiti e quindi alla fase esecutiva dell’appalto, dal suo inserimento nella disciplina dell’avvalimento si deduce che implica l’obbligo  dell’offerente di possedere in proprio la qualificazione relativa ai suddetti compiti, non essendo quindi ammessa la possibilità che per l’esecuzione degli stessi si avvalga di un’impresa ausiliaria, tramite prestito dei requisiti da  parte della stessa….Il Consiglio ritiene, nei limiti di cui in motivazione, la legittimità  dell’esclusione nella procedura in oggetto.”

Sending
Questo articolo è valutato
0 (0 votes)

Questo articolo è stato scritto da...

mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.