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Delibera n. 247 del 8 marzo 2017

PREC  102/16/L

“è illegittima la clausola del bando che, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, pone a carico  dell’aggiudicatario il rimborso dei costi di funzionamento della centrale di committenza”

“l’istante lamenta la illegittimità della clausola del bando della gara in oggetto che prevede che «in caso di aggiudicazione l’offerente è tenuto a versare alla Stazione Appaltante una somma pari allo 0,5% dell’importo a b.a. quale copertura spese di funzionamento della centrale di committenza…l’Autorità ha ritenuto che « le previsioni normative di rango primario (…) che consentono l’introduzione di meccanismi di remunerazione per l’ente appaltante, posti a carico dell’aggiudicatario, confermano la necessità di apposita copertura normativa per legittimare l’operato delle centrali di committenza ed evidenziano, altresì, l’eccezionalità di una tale possibilità, non esistendo alcuna disposizione legislativa, che in termini generali abiliti una stazione appaltante a richiedere il pagamento di una commissione agli aggiudicatari delle proprie gare d’appalto»;”

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