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DELIBERA N. 243 DEL 8 marzo 2017

PREC 47/17/L

“una rettifica dell’offerta è ammissibile solo qualora ci si possa pervenire con ragionevole certezza e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima né a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente”

“…è stato precisato dalla stessa giurisprudenza amministrativa che l’approccio sostanzialistico non può arrivare fino al punto di consentire alla stazione appaltante una ricerca della reale volontà dell’operatore economico che si traduca nell’acquisizione di dichiarazioni o documentazione successive alla presentazione dell’offerta da parte del concorrente e dunque in una violazione del principio di immutabilità dell’offerta e della par condicio.

Ciò che è consentito alla stazione appaltante, in assenza di specifiche indicazioni della lex specialis, è l’emenda del mero errore materiale, ovvero di quello che è possibile individuare sulla base di elementi di valutazione diretti e univoci già tutti desumibili dall’offerta presentata dal concorrente.      

In ultima analisi, dunque, il principio consolidato è che una rettifica dell’offerta è ammissibile solo qualora ci si possa pervenire con ragionevole certezza e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima né a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente (che non sono ammesse salva l’ipotesi dell’applicazione dell’art. 83, comma 9 del Codice dei  contratti) …. si deve osservare che, nel caso di specie, la correzione delle percentuali di ribasso operata dalla Stazione appaltante relativamente all’offerta di taluni concorrenti non è stata determinata dalla presenza di una incongruità tra offerta espressa in cifre e medesima offerta espressa in lettere, bensì da una rilevata discordanza del ribasso percentuale offerto rispetto al prezzo globale al netto del costo degli oneri di sicurezza.

La Commissione, infatti, ha effettuato la rettifica delle percentuali di ribasso pervenendo alle stesse con assoluta certezza, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima né a dichiarazioni integrative o  rettificative dell’offerente, proprio perché tutte le operazioni di ricalcolo sono state effettuate sulla base di dati certi, non soggetti, cioè, ad alcun tipo di attività (discrezionale).”

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