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( votes)Delibera n. 287 del 22 marzo 2017
PREC 92/17/L
“Non è conforme alla normativa di settore la previsione di criteri di valutazione dell’offerta nettamente incentrati sull’esperienza pregressa in lavori di importo analogo o superiore e con caratteristiche specifiche, ai quali viene attribuito un punteggio preponderante”
“la documentazione della gara in oggetto, e che l’Ance sollevava presunti profili di illegittimità in ordine ai criteri di aggiudicazione ivi previsti laddove riferiti all’esperienza pregressa delle imprese partecipanti; la S.A. sottolinea che, essendo il progetto a base di gara di livello esecutivo, non potevano essere chieste varianti migliorative tali da apportare modifiche al progetto già approvato, ed invece è stata ritenuta indice di qualità l’esperienza pregressa nello svolgimento di lavori analoghi e con caratteristiche confrontabili con quelle dei lavori da appaltare; il disciplinare di gara che, nell’ambito dei 70 punti dell’offerta tecnica, prevede (punto 17.B.1) l’attribuzione di 50 punti al criterio «Relazione illustrativa dei principali lavori eseguiti di natura analoga all’appalto finalizzata a dimostrare la qualità e capacità lavorativa dell’offerente ed il suo know how», suddiviso in 3 sub-criteri che, in relazione a tre diverse tipologie di lavori …. E’ vero dunque che l’art. 95 supera la rigida separazione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione, e che possono ora essere valutati profili di carattere soggettivo, ma solo in quanto essi consentano di apprezzare meglio il contenuto e l’affidabilità dell’offerta o di valorizzare caratteristiche dell’offerta ritenute particolarmente meritevoli, e quindi riguardino aspetti che incidono in maniera diretta sulla qualità della prestazione…. nel caso di specie, i criteri prescelti dalla S.A., e in particolare il criterio e i relativi sub-criteri di cui al punto 17.B.1, risultano nettamente incentrati sull’esperienza pregressa in lavori di importo analogo o superiore e con caratteristiche specifiche, ai quali viene altresì attribuito un punteggio preponderante (50 punti), mentre non emerge alcun elemento attinente la qualità delle lavorazioni per gli aspetti evidenziati all’art. 95, comma 6 d.lgs. 50/2016;”