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( votes)DELIBERA N. 487 DEL 3 maggio 2017
PREC 75/17/S
“E’ ammissibile il soccorso istruttorio al fine di integrare i nominativi della terna di subappaltatori. Nel regime precedente al decreto correttivo del Codice dei contratti, alla luce dell’interpretazione comunitariamente orientata fornita dal Consiglio di Stato, quando è fornita una terna di possibili subappaltatori occorre che almeno uno dei subappaltatori indicati abbia i requisiti per eseguire la prestazione”
“La questione oggetto dell’istanza di parere riguarda la possibile esclusione di un concorrente che non abbia indicato la prescritta terna di subappaltatori, nonché la legittimità del ricorso al soccorso istruttorio al fine di integrare i nominativi dei subappaltatori … Con particolare riferimento alla possibilità di esperire il rimedio del soccorso istruttorio nel caso di omessa indicazione della terna di subappaltatori, recente giurisprudenza, richiamata anche dalla concorrente Step Srl, qualifica tale irregolarità come «essenziale e purtuttavia sanabile», quale «deficit di una dichiarazione che avrebbe dovuto essere inserita nella documentazione amministrativa», per la quale «la stazione appaltante ha correttamente attivato il meccanismo del soccorso istruttorio cd. oneroso, ritenendo l’irregolarità di natura formale ed emendabile, seppur soggetta a sanzione pecuniaria….Si segnala inoltre la giurisprudenza (T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 8 marzo 2017, n. 328 e Sent. 17 marzo 2017, n. 395) secondo la quale l’indicazione del subappaltatore (a differenza di quanto avviene per l’ausiliario e per il raggruppamento temporaneo di imprese) non implica necessariamente una previa formalizzazione dei rapporti tra subappaltatore stesso e concorrente che lo indica.”