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Parere n. 96 del 26/11/2014

PREC 130/14/S

Sul calcolo del valore stimato per le concessioni di servizi

“Ai  sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs. 163/2006 «il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici    e delle concessioni di lavori e servizi pubblici è basato sull’importo totale pagabile al netto dell’IVA, valutato dalle stazioni appaltanti», importo che, nel caso delle concessioni, proviene dall’utenza. Per le concessioni, in particolare, nella nozione di importo totale pagabile è sicuramente da ricomprendere il flusso dei corrispettivi pagati dagli utenti per i servizi in concessione. Dovrà, altresì, essere computato  nel calcolo il canone a carico del concessionario, ove previsto, e gli altri flussi economici che incidono    sul piano economico finanziario (da redigersi anche nelle concessioni di servizi, in base al combinato disposto dell’art. 143, comma 7, e dell’art. 30, comma 7, del Codice). Quindi, per il calcolo del valore della concessione, la stazione appaltante deve considerare la totalità dei ricavi provenienti dalla gestione economica del servizio. La corretta individuazione nel bando del “valore della concessione” è di preliminare importanza sia ai fini della ponderazione della congruità dei requisiti speciali di partecipazione sia ai fini della valutazione del livello di pubblicità del bando/avviso di gara.”

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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