Questo articolo è valutato
( votes)Parere n. 98 del 21/05/2014
PREC 3/14/S
L’avere previsto, a pena di esclusione, che il sopralluogo potesse essere effettuato soltanto entro il quindicesimo giorno antecedente la scadenza del termine per la presentazione delle offerte di fatto determina un ingiustificato impedimento alla partecipazione alla gara di quegli operatori economici che avessero avuto conoscenza del bando prima della sua scadenza e però successivamente alla scadenza del termine per compiere il predetto sopralluogo compromettendo la partecipazione degli stessi alla procedura
Con riferimento al settore dei servizi e delle forniture questa Autorità ha indicato che, pur in assenza di una norma che lo prevede, il sopralluogo può essere previsto a pena di esclusione ove necessario alla predisposizione dell’offerta in quanto “vi sono dei casi in cui difficilmente un operatore economico può formulare un’offerta attendibile senza aver preso visione dei luoghi: in tali ipotesi, può ritenersi che il sopralluogo costituisca un elemento essenziale dell’offerta, poiché indispensabile per la formulazione della stessa (cfr. parere AVCP n. 105 del 9 giugno 2011). Una simile circostanza, peraltro, deve risultare espressamente ed inequivocabilmente dalla documentazione di gara. Tuttavia, l’avere limitato ad un periodo determinato e fino a 15 giorni prima della scadenza del bando la possibilità di effettuare il sopralluogo e di ottenere la relativa attestazione da parte dell’amministrazione non appare giustificato né alla luce della normativa del Codice dei contratti e del Regolamento di esecuzione e di attuazione né alla luce dei principi generali regolanti la partecipazione alle gare e la predisposizione delle offerte (si richiama il TAR Lombardia, Brescia, sent. 22.10.2013, n. 877 che, con riferimento alla previsione di un sopralluogo da compiersi in un giorno determinato a pena di esclusione, ha osservato: “La società ricorrente si era in realtà dichiarata disponibile a effettuare il sopralluogo in un giorno diverso, e aveva comunicato la richiesta di spostamento della data quando la scadenza del termine di presentazione delle offerte era ancora molto lontana, il che avrebbe permesso alla stazione appaltante di organizzarsi senza particolari difficoltà (…) Un semplice differimento della data del sopralluogo non avrebbe comportato alcuna lesione della par condicio, sia perché, come si è visto, il termine di presentazione delle offerte era ancora aperto, sia perché la richiesta della società ricorrente era diretta a ristabilire la parità di informazioni con gli altri concorrenti, non a conseguire una posizione privilegiata. Era quindi doveroso da parte della stazione appaltante assumere un atteggiamento collaborativo che consentisse il mantenimento all’interno della gara del maggior numero di concorrenti”. Infatti, l’avere previsto, a pena di esclusione, che il sopralluogo potesse essere effettuato soltanto entro il quindicesimo giorno antecedente la scadenza del termine per la presentazione delle offerte di fatto determina un ingiustificato impedimento alla partecipazione alla gara di quegli operatori economici che avessero avuto conoscenza del bando prima della sua scadenza e però successivamente alla scadenza del termine per compiere il predetto sopralluogo compromettendo la partecipazione degli stessi alla procedura (in tal senso TAR Lombardia, Milano, sent. 31.05.2013, n. 1434 a proposito della previsione di un bando che limita il sopralluogo ad un giorno determinato antecedente la scadenza del termine di presentazione delle istanze di partecipazione ad una procedura di gara).