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Parere n. 8 del 29/07/2014

PREC 32/14/F

Costituisce violazione degli essenziali principi della par condicio tra i concorrenti e di segretezza delle offerte, l’inserimento di elementi di valutazione automatica all’interno della busta contenente l’offerta tecnica

La ditta istante contesta la legittimità del provvedimento di esclusione adottato nei suoi confronti sul presupposto dell’inserimento, nell’offerta tecnica, di elementi riguardanti i tempi di realizzazione della fornitura e il crono programma. Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale nelle procedure indette per l’aggiudicazione di appalti pubblici sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione di gara è tenuta a valutare, prima, i profili tecnici delle offerte, soggetti, come tali, a valutazioni discrezionali e, solo successivamente, i profili (quali quelli nella fattispecie contemplati del prezzo e del tempo) soggetti, come tali, ad un automatismo di valutazione; ciò, in quanto la conoscenza di questi ultimi prima ancora di quelli tecnici costituisce una palese violazione dei principi inderogabili di trasparenza e di imparzialità che devono presiedere alle gare pubbliche, giacché la conoscenza preventiva delle condizioni suscettive di automatica ponderazione consentirebbe di modulare il giudizio sull’offerta tecnica in modo non conforme alla parità di trattamento dei concorrenti, e tale possibilità, ancorché remota ed eventuale, per il solo fatto di esistere inficerebbe la regolarità della procedura (cfr., ex plurimis, Cons. Stato Sez. V, 7 gennaio 2013, n. 10; 25 maggio 2009, n. 3217; 8 settembre 2010, n. 6509; 21 marzo 2011, n. 1734).

Da tale principio deriva, infatti, il lineare corollario, mutuato dalla lex specialis della gara in oggetto, per cui, nel caso di ricorso al criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere evitato che una eventuale conoscenza degli elementi di valutazione di carattere automatico (quale appunto, nella fattispecie considerata, il prezzo e il tempo) possa influenzare la valutazione degli elementi discrezionali (in tal senso si veda, da ultimo, Cons. Stato Ad.Pl., 26 luglio 2012, n. 30).

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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