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( votes)Parere n. 135 del 20/06/2014
PREC 26/14/S
Costituisce maggior tutela dell’interesse pubblico la referenza bancaria con la quale l’istituto di credito dichiara che il proprio cliente ha capacità economico finanziarie per far fronte agli impegni scaturenti dalla partecipazione ad una procedura ad evidenza pubblica, piuttosto quella secondo che l’operatore economico “intrattiene rapporti affidati”
In tema di capacità economica e finanziaria, occorre richiamare l’art. 41, co. 2 del D. Lgs. 163/2006, a tenore del quale “Le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che devono essere posseduti dal concorrente, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere (…). L’Autorità ha evidenziato sul punto (Parere di Precontenzioso n.165 del 21/09/2011) che “tutela maggiormente l’interesse pubblico alla corretta esecuzione dell’appalto la referenza con cui un istituto di credito dichiara che il proprio cliente ha capacità economico finanziarie per far fronte agli impegni scaturenti dalla partecipazione ad una procedura ad evidenza pubblica, piuttosto che la referenza con cui un istituto di credito dichiara che l’operatore economico “intrattiene rapporti affidati” con l’istituto stesso. L’interesse della stazione appaltante, infatti, non è semplicemente quello di contrarre con un soggetto che sia in generale affidabile, bensì di contrarre con un soggetto che sia affidabile in relazione agli specifici impegni che derivano dalla partecipazione alla gara bandita dall’amministrazione e dall’eventuale aggiudicazione dell’appalto”.