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( votes)Parere n. 18 del 5/08/2014
PREC 31/14/S
Sul concetto di idonee referenze bancarie
Le referenze bancarie, come noto, costituiscono lettere di affidabilità con cui gli istituti di credito attestano, genericamente, di intrattenere rapporti di affidamento bancario con l’impresa, con ciò fornendo garanzia della solidità finanziaria della stessa. Esse non hanno natura fidefacente, costituendo semplici dichiarazioni di scienza che offrono alla stazione appaltante un mero indizio della solidità economica del concorrente. Tuttavia, la precisazione richiesta nella lex specialis, a pena di esclusione, in ordine al contenuto delle referenze bancarie che devono attestare “la capacità economica e finanziaria del partecipante in riferimento all’oggetto e al valore dell’appalto, la sua affidabilità, regolarità e correttezza del rapporto intrattenuto con i medesimi istituti”, per quanto coerente con l’oggetto e il valore dell’appalto, non appare in linea con i principi di adeguatezza e proporzionalità, non essendo, tra l’altro, conforme allo spirito della norma la richiesta di attestazioni che riproducano fedelmente formule eventualmente indicate nel bando di gara.