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Parere n. 15 del 29/07/2014

PREC 72/14/L

Legittima, nel caso di specie, l’esclusione dell’impresa che ha formulato la propria offerta economica non evidenziando le spese relative al costo del personale, così come indicato nel disciplinare di gara

A fronte di due possibili diverse interpretazioni della norma in questione, l’una che riconosce all’impresa l’onere di indicare separatamente nella propria offerta economica le voci di costo relative al personale, l’altra secondo cui tale voce di costo, come quello relativo alla sicurezza, debba essere determinato ex ante nel bando di gara dalla stazione appaltante, per sottrarli al confronto competitivo, si è osservato che il costo complessivo del personale, per ciascun concorrente, è da ritenere che si determini in base alla reale capacità organizzativa d’impresa che è funzione della libera iniziativa economica e imprenditoriale e come tale non può essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate ex ante.

Inoltre, lo strumento per verificare il rispetto della normativa sul costo del personale è individuabile nell’istituto della verifica di congruità dell’offerta, condotta dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 86, comma 3 del d.lgs. n. 163/2006.

Orbene, sulla scorta delle osservazioni sopra riportate, appare legittima, nel caso di specie, l’esclusione dell’impresa istante che ha formulato la propria offerta economica non evidenziando le spese relative al costo del personale, così come indicato nel disciplinare di gara.

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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