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Parere n. 41 del 16/9/2014

PREC 79/14/S

Ove la stazione appaltante non abbia puntualmente indicato nel bando di gara l’ammontare degli oneri non soggetti a ribasso, ai sensi degli artt. 86 e 87 del Codice, le imprese che non li abbiano già indicati in sede di offerta  potranno essere chiamate a specificarli successivamente, nell’ambito della fase  di verifica dell’anomalia del ribasso, allorquando dovrà essere giustificata la  sostenibilità ed attendibilità dell’offerta economica anche in relazione all’incidenza degli oneri per la sicurezza   

“La giurisprudenza si è già pronunciata nel senso di riconoscere ai costi per la sicurezza da c.d. “rischio specifico” la valenza di un elemento essenziale, “sul fondamentale rilievo del carattere immediatamente precettivo delle norme di legge che prescrivono di indicare tali costi distintamente, norme idonee come tali ad eterointegrare le regole della singola gara, ai sensi dell’art. 1374 Cod. civ., e ad imporre, in caso di loro inosservanza, l’esclusione dalla procedura” (v. Cons. Stato, Sez. III, 28 agosto 2012, n. 4622; 29 febbraio 2012, n. 1172; 19  gennaio 2012, n. 212; 3 ottobre 2011 n. 542; Sez. V, 8 febbraio 2011, n. 846 e  23 luglio 2010, n. 4849).  Appare preferibile l’avviso per cui, quando si tratta di appalti diversi dai lavori pubblici, e non vi sia una comminatoria espressa d’esclusione, ove sia omesso da parte del concorrente lo scorporo degli oneri di sicurezza per rischio specifico, il relativo costo, poiché coessenziale al prezzo offerto, rileva ai soli fini dell’anomalia di quest’ultimo, potendo pertanto darsi luogo all’esclusione solamente all’esito, ove negativo, di una verifica più ampia sulla serietà e sulla sostenibilità dell’offerta economica nel suo insieme (Cons. di Stato, Sez. III, 10 luglio 2013, n. 3706; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 9 gennaio 2014, n. 36; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 12 marzo 2014, n. 1492). Ne consegue che l’art. 87, d. lgs. n. 163 del 2006 può essere interpretato nel senso che la stazione appaltante, ritenendo indispensabile acquisire dati certi sui costi di sicurezza  aziendale da utilizzare in sede di verifica dell’anomalia, deve prevedere, già negli atti d’indizione della gara, e in modo chiaro, l’indicazione da parte dei singoli concorrenti degli oneri di sicurezza aziendali e sanzionare la relativa mancanza. Se ciò non si è verificato, verrebbero poste in danno delle ditte concorrenti (che hanno incolpevolmente fatto affidamento sulla possibilità di partecipare alla selezione secondo gli adempimenti formali letteralmente previsti nel bando) le conseguenze negative derivanti dalla stessa omissione  dell’Amministrazione (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 6 novembre 2013, n. 1495)”.

E utile, però, rammentare che la riferita interpretazione non comporta che le imprese concorrenti siano del tutto esonerate dall’osservare le norme in materia di sicurezza sul lavoro e dal dovere di quantificare con precisione gli oneri della sicurezza, in difetto di una previsione specifica del bando; essa piuttosto comporta che, ove la stazione appaltante non abbia puntualmente indicato nel bando di gara l’ammontare degli oneri non soggetti a ribasso, ai sensi degli artt. 86 e 87  del Codice, le imprese che non li abbiano già indicati in sede di offerta  potranno essere chiamate a specificarli successivamente, nell’ambito della fase  di verifica dell’anomalia del ribasso, allorquando dovrà essere giustificata la  sostenibilità ed attendibilità dell’offerta economica anche in relazione  all’incidenza degli oneri per la sicurezza.

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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