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Parere n. 72 del 28/10/2014

PREC 133/14 L – F

Il mancato inserimento nella busta contenente la documentazione amministrativa del documento PASSOE e del certificato di presa visione dei luoghi non costituiscono causa di esclusione del concorrente

“In base a quanto definito nella deliberazione AVCP n. 111 del 20.12.2012, all’art. 2, comma 3, lettera b), il PASSOE è presupposto affinché l’operatore economico possa essere verificato attraverso il sistema Avcpass. Tuttavia, come peraltro risulta essere stato chiarito mediante apposita FAQ (H.8) presente nel sito istituzionale dell’Autorità, si ritiene che la mancata inclusione del suddetto documento non possa costituire causa di esclusione….il sopralluogo risponde alla funzione di precludere all’appaltatore contestazioni basate sull’asserita mancata conoscenza dei luoghi e della documentazione necessaria a formulare l’offerta, cosicché l’onere posto a carico dell’impresa di visitare i luoghi dell’appalto prima di formulare la propria offerta è posto essenzialmente a garanzia dell’Amministrazione (in tal senso: Con. Stato, Sez. V, n. 3729/2005; parere di precontenzioso n. 98/2014). Nella procedura in esame, la stazione appaltante, ai fini di una seria e consapevole predisposizione dell’offerta da parte dei concorrenti, ritenendo (correttamente) essenziale l’effettuazione del sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati, ha previsto che l’attestato di presa visione dei luoghi debba essere inserito, a pena di esclusione, nella busta contenente la documentazione amministrativa. A tale ultimo riguardo è opportuno richiamare quanto precisato nella Determinazione AVCP n. 4 del 2012 ( punto 6, 6.1.) in ordine alla necessità di distinguere tra l’ipotesi della mancata effettuazione del sopralluogo – che senza dubbio determina (non può non determinare) l’esclusione dall’appalto – dalla circostanza in cui il sopralluogo potrebbe essere realmente avvenuto ma il concorrente non abbia prodotto il documento così come prescritto negli atti di gara. In tale evenienza, essendo la dichiarazione ex art. 106 del d.p.r. 207/2010 un documento rilasciato dalla medesima stazione appaltante, nel caso di mancata produzione dello stesso all’interno della documentazione amministrativa, la sanzione dell’esclusione appare sproporzionata, potendo l’amministrazione procedente facilmente verificare l’avvenuta effettuazione del sopralluogo purché la copia del relativo certificato, conservato presso la stazione appaltante, sia debitamente sottoscritta dal soggetto che ha effettuato il sopralluogo.”

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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