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PREC 206/18/S

Servizi e forniture con caratteristiche standardizzate e criterio del minor prezzo

“Il “minor prezzo” resta dunque circoscritto alle procedure per l’affidamento di forniture o di servizi che sono, per loro natura, strettamente vincolate a precisi e inderogabili standard tecnici o contrattuali, e per le quali non vi è alcuna reale necessità di far luogo all’acquisizione di offerte differenziate. In tali casi può prescindersi da una peculiare e comparativa valutazione della qualità dell’esecuzione, in quanto questa viene fissata inderogabilmente a priori dal committente nell’allegato tecnico. In tale ottica la tipologia di cui alla lett. b) del comma 4 dell’art. 95 attiene ad un’ipotesi ontologicamente del tutto differente sia dall’appalto “ad alta intensità di manodopera” di cui all’art. 95, comma 3, lett. a), che  concerne prestazioni comunque tecnicamente fungibili; e sia da quelli caratterizzati da “notevole contenuto tecnologico” o di “carattere innovativo” di cui all’art 95, comma 4, lett. c), attinenti tipicamente a prestazioni di contenuto evolutivo. Per i contratti con caratteristiche  standardizzate non vi è alcuna ragione né utilità di far luogo ad un’autonoma valutazione e valorizzazione degli elementi non meramente economici delle offerte, perché queste, proprio perché strettamente assoggettate allo standard, devono assolutamente coincidere tra le varie imprese.» (Cons. Stato, sez. III, 13 marzo 2018, n. 1609).

Nel caso di specie, il capitolato d’appalto prevedeva (punto 6.3), con riferimento alla manutenzione ordinaria, «una visita almeno ogni 60 giorni», con verifiche aventi espressamente cadenza bimestrale, semestrale e annuale, dettagliatamente descritte nelle prestazioni richieste. Lo stesso operatore economico istante afferma che il capitolato di gara «descrive minuziosamente le operazioni di manutenzione ordinaria e quelle di verifica semestrale, tra loro ben diverse e diversamente descritte le une rispetto alle altre».

L’attività in parola può dunque essere ricondotta ai servizi con caratteristiche standardizzate, connotati da procedure ripetitive sotto il profilo operativo e temporale. E pertanto non appare contestabile la scelta della S.A. di avvalersi del criterio di aggiudicazione del minor prezzo.”

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