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( votes)Parere n. 47 del 8/4/2015
PREC 267/14/S
E’ illegittima l’esclusione disposta nei confronti di un concorrente che abbia prodotto referenze bancarie ritenute generiche dalla stazione appaltante, senza aver preliminarmente avviato il doveroso procedimento di soccorso istruttorio di cui all’articolo 46
“La giurisprudenza amministrativa ha sancito che l’espressione “idonee referenze bancarie”, ove riportata nei bandi di gara senza ulteriori precisazioni, deve essere interpretata dagli istituti bancari nel senso, anche lessicalmente corretto, che essi devono riferire sulla qualità dei rapporti in atto con le società, per le quali le referenze bancarie sono richieste, quali la correttezza e la puntualità di queste nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto, l’assenza di situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti, sempre che tali situazioni siano desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in loro possesso (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 1168 del 9 marzo 2015, n. 2728 del 27 maggio 2014 e n. 3821 del 17 luglio 2014); la stazione appaltante, a tutela del proprio interesse pubblico era legittimata a chiedere la dimostrazione di un’affidabilità specifica in relazione agli impegni contrattuali oggetto dell’affidamento, ma che, non avendo esercitato tale facoltà in sede di redazione della legge di gara, non poteva poi procedere alla automatica esclusione del concorrente senza aver preliminarmente provveduto alla richiesta di chiarimenti alla società, al fine eventualmente di regolarizzare la documentazione prodotta e ritenuta insufficiente, in applicazione del principio del soccorso istruttorio di cui all’articolo 46 del d.lgs. n. 163/2006. Ciò in considerazione della lettura dell’istituto del soccorso istruttorio fornita sia dal Consiglio di Stato (cfr. Adunanza Plenaria n. 9 del 25 febbraio 2014 e n. 16 del 30 luglio 2014) sia dall’Autorità (cfr. determinazione n. 1 del 9 gennaio 2015), secondo cui il soccorso istruttorio, che costituisce un modus procedendi volto a superare inutili formalismi, finalizzato a garantire la massima partecipazione alle gare e ad evitare qualunque forma di aggravio procedimentale sui concorrenti, nel rispetto della par condicio tra i concorrenti, del canone di imparzialità dell’attività amministrativa e del principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti, costituisceun doveroso adempimento per ogni ipotesi di mancanza o di irregolarità delle dichiarazioni sostitutive e che, pertanto, l’esclusione dalla procedura sia una sanzione legittimamente applicabile unicamente in caso di omessa produzione, integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni carenti entro il termine assegnato dalla stazione appaltante;”