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( votes)Parere n. 36 del 1/4/2015
PREC 151/14/S
La previsione di elementi di valutazione dell’offerta tecnica di tipo soggettivo (concernenti la specifica attitudine del concorrente a realizzare lo specifico progetto oggetto di gara), è legittima, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, nella misura in cui aspetti dell’attività dell’impresa possano illuminare la qualità dell’offerta
“La previsione di elementi di valutazione dell’offerta tecnica di tipo soggettivo (concernenti la specifica attitudine del concorrente a realizzare lo specifico progetto oggetto di gara), è legittima, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, nella misura in cui aspetti dell’attività dell’impresa possano illuminare la qualità dell’offerta (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 16 febbraio 2009, n. 837). Secondo questo orientamento, «il divieto generale di commistione tra le caratteristiche oggettive dell’offerta e i requisiti soggettivi dell’impresa concorrente deve avere un’applicazione per così dire “attenuata”, alla luce del principio di proporzionalità e in relazione all’art. 83 del codice dei contratti […], quando consente di rispondere in concreto alle possibili specificità che le procedure di affidamento degli appalti pubblici in talune ipotesi presentano (come, esemplificativamente, nel caso di appalti di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria), dove l’offerta tecnica si sostanzia non in un progetto o in un prodotto, bensì in un “facere” e dove, pertanto, anche la pregressa esperienza del professionista che partecipa alla gara può essere di ausilio nella valutazione dell’offerta tecnica. La soluzione della questione teorica in esame, secondo questo orientamento, non può essere elaborata indulgendo a principi assoluti, quanto piuttosto verificando l’eventuale correlazione tra l’elemento di valutazione contestato rispetto alla qualità dell’offerta, al fine di stabilire se vi sia diretta proporzionalità tra la grandezza del primo e la grandezza della seconda» (Cons. Stato, sez. V 20 agosto 2013, n. 4191). Pertanto, «ben possono essere presi in considerazione – in sede valutativa del merito dell’offerta – elementi attinenti alle imprese concorrenti che si riverberano, senza incertezze (e purché ad essi non sia attribuito un peso, in termini di punteggio, preponderante) sulla qualità del servizio oggetto della procedura evidenziale» (Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2009, n. 5626). Dunque, onde evitare possibili discriminazioni all’accesso alle gare, il peso attribuito a tali criteri nel bando non deve comunque assumere rilievo eccessivo (Determinazione n. 7 del 24 novembre 2011, recante «Linee guida per l’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa nell’ambito dei contratti di servizi e forniture», par. 4.4; Parere di precontenzioso n. 97 del 13/05/2010).”