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( votes)Parere n. 34 del 1/4/2015
PREC 187/14/S-L
Sulla discrezionalità alle stazioni appaltanti in relazione alla possibilità di prevedere requisiti di qualificazione più restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché tali prescrizioni rispettino i principi di proporzionalità e ragionevolezza
“L’ordinamento riconosce ampia discrezionalità alle stazioni appaltanti in relazione alla possibilità di prevedere requisiti di qualificazione più restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché tali prescrizioni rispettino i principi di proporzionalità e ragionevolezza, in modo tale da non restringere oltre lo stretto indispensabile la platea dei potenziali concorrenti e da non precostituire situazioni di assoluto privilegio; l’Autorità, nella determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012, ha sostenuto che ai sensi degli articoli 43 e 44 del Codice, ”le amministrazioni possono richiedere: (i) la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l’ottemperanza dell’operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualità; (ii) unicamente nei casi appropriati, l’indicazione delle misure di gestione ambientale che l’operatore economico potrà applicare durante l’esecuzione del contratto e, a tale scopo, la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell’operatore economico di determinate norme di gestione ambientale” e che è dunque riconosciuta la possibilità per le amministrazioni, di richiedere requisiti di qualità specifici in capo ai concorrenti, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza rispetto all’oggetto contrattuale;”