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Parere n. 64 del 28-30/4/2015

PREC 221/14/L

Sul principio di assorbimento dei requisiti per la qualificazione nella categoria OG11

“In applicazione del nuovo e più rigoroso sistema delineato dal comma 16 dell’art. 79 cit. «per la qualificazione nella categoria OG 11, l’impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 almeno le ivi previste percentuali dei requisiti di ordine speciale previsti da tale norma per l’importo corrispondente alle classifiche richieste» con l’effetto che «solo per le imprese munite di tale nuova qualificazione potrà quindi ritenersi operativo il principio generale dell’assorbimento delle categorie specialistiche in quella generale OG11, a prescindere da qualsiasi previsione di bando»; considerato quanto già espresso in precedenti pareri di precontenzioso, in specie nel parere n. 202/2012 secondo cui l’art. 79, comma 16, d.p.r. 207/2010 è «norma regolamentare cogente ed immediatamente applicabile alle procedure avviate dopo la sua entrata in vigore, che è destinata a prevalere sui bandi di gara eventualmente difformi e che codifica il principio dell’assorbimento delle categorie speciali in quella generale OG11, attribuendo in via generale agli operatori economici qualificati nella categoria OG11 l’abilitazione ad eseguire le lavorazioni specialistiche delle categorie OS3, OS28 e OS30, senza che alle stazioni appaltanti residuino spazi per una disciplina più restrittiva» (si vedano anche: pareri di precontenzioso n. 43/2012; n. 207/2010; n. 87/2010).”

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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