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( votes)DELIBERA N. 571 del 10 dicembre 2024
UPREC – PREC 333-2024-S
“La materiale impossibilità di dichiarare i costi della manodopera e gli oneri aziendali della sicurezza, nell’offerta economica, va intesa in termini rigorosi e va verificata in concreto. Tale fattispecie non ricorre quando l’obbligo dichiarativo è prescritto nel modulo di presentazione dell’offerta economica allegato al disciplinare (il cui utilizzo è previsto a pena di esclusione), anche se il modulo non contiene un apposito spazio per inserire tali voci, ma è editabile”
“ … la mancata indicazione separata dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza comporta l’esclusione dell’impresa dalla gara; ii) tale omissione non può essere sanata mediante la procedura del soccorso istruttorio, neppure in sede di giustificativi sull’offerta economica; iii) l’esclusione va disposta anche in assenza di una espressa previsione nella lex specialis di gara; iv) i costi dalla manodopera e gli oneri per la sicurezza non possono essere ricostruiti in via postuma, attraverso la dimostrazione che tali costi erano stati ricompresi nell’offerta, in quanto essi devono essere “indicati” dall’operatore e non solo “considerati” ovvero contemplati; v) a tale regola fa eccezione la presenza di clausole e moduli che non consentono ai concorrenti di indicare espressamente tali costi, perché, ad esempio, non contengono lo spazio per il loro inserimento oppure perché vietano di apporre integrazioni al modulo predisposto dalla SA; vi) in quest’ultimo caso, deve tuttavia sussistere una impossibilità materiale di inserire tali voci, non superabile mediante la loro indicazione in documenti ulteriori ovvero modificando il modulo di offerta; le condizioni di “materiale impossibilità” di separata indicazione dei costi in questione sono stati interpretati dalla giurisprudenza in modo rigoroso, ritenendo che ciò non sussista tutte le volte in cui sia possibile “personalizzare” l’offerta anche mediante integrazioni a mano. Il Consiglio di Stato ha precisato che “la scusabilità dell’omissione (e la conseguente ammissibilità del ricorso) deve ancorarsi alla obiettiva impossibilità pratica di modulare, integrare e personalizzare i contenuti dell’offerta, ovvero alla esistenza di una chiara preclusione prescrittiva, che, espressamente vietando la modifica dei documenti unilateralmente predisposti, valga a porre l’operatore concorrente nella situazione di dover inammissibilmente optare per il rispetto della norma generale o, alternativamente, di quella speciale incompatibile” (Cons. Stato, sez. V, 8 aprile 2021 n. 2839)”. La giurisprudenza ha escluso l’oggettiva impossibilità di indicare tali costi, nel caso in cui la piattaforma consentiva ai concorrenti di inserire una dichiarazione separata e allegarla (TAR Sicilia, Catania, sez. I, sentenza del 18 marzo 2024, n. 1071), nonché nelle ipotesi in cui non erano precluse ai concorrenti integrazioni del modulo predisposto dalla SA, anche se si trattava di moduli non editabili (Cons. Stato, cit. n. 2839/2021). Secondo il Consiglio di Stato non configura un’eccezione alla regola dell’obbligatorio inserimento di tali voci, la mancanza di un apposito spazio nel modulo dell’offerta economica o l’impossibilità del sistema informatico di recepire il costo della manodopera, in quanto “la “materiale impossibilità” di rispettare gli oneri dichiarativi, che dà luogo all’eccezione alla regola dell’esclusione automatica, non deve necessariamente essere riferita al modulo informatico, essendo sufficiente che sia prevista dalla lex specialis altra documentazione concernente l’offerta economica nella quale sia possibile inserire l’indicazione separata dei costi della manodopera” (Cons. Stato, sez. V, 16 giugno 2023, n. 5967);”
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