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DELIBERA N. 547 del 28 novembre 2024

UPREC – PREC 292-2024-L

“La richiesta ai concorrenti di presentare una dichiarazione di impegno a disporre, in caso di aggiudicazione e per l’esecuzione del contratto, di uno stabilimento di produzione certificato ai sensi del regolamento UE 305/2011 costituisce un requisito di esecuzione e non di partecipazione alla gara, risultando chiaramente, in base all’interpretazione letterale e sistematica della lex specialis di gara, che la disponibilità dello stabilimento rileva solo al momento dell’aggiudicazione ed è necessaria per l’esecuzione del contratto, ma non per accedere alla gara.”

“… secondo la giurisprudenza formatasi in vigenza dell’art. 100 del d.lgs. n. 50/2016 (le cui argomentazioni sono valide anche con l’art. 113 del nuovo codice), “la distinzione tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione fa capo alla previsione di cui all’art. 100, d.lgs. n. 50 del 2016 che – nel dare recepimento alla normativa eurocomune e, segnatamente, alla previsione di cui all’art. 70 della direttiva 2014/24 e all’art. 87 della direttiva 2014/25 – facoltizza le stazioni appaltanti a richiedere agli operatori concorrenti, in aggiunta al possesso dei “requisiti” e delle “capacità” oggetto di valutazione selettiva di cui all’art. 83, ulteriori “requisiti particolari” (Cons. Stato, sez. V, 25 marzo 2021, n. 2523)” (Cons. Stato, sez. III, 26 ottobre 2023, n. 9255; Cons. Stato, sez. V, 18 luglio 2022, n. 6137). La giurisprudenza colloca tra i requisiti di esecuzione gli elementi caratterizzanti la fase esecutiva del servizio così distinguendoli dai primi, che sono invece necessari per accedere alla procedura di gara, in quanto requisiti generali di moralità e requisiti speciali attinenti ai criteri di selezione. Non essendo in discussione che il possesso dei requisiti di partecipazione sia richiesto al concorrente sin dal momento della presentazione dell’offerta, merita evidenziare che i requisiti di esecuzione sono, di regola, condizioni per la stipulazione del contratto di appalto (Cons. Stato, sez. V, 30 settembre 2020, n. 5734; id. 30 settembre 2020, n. 5740; Id. 12 febbraio 2020, n. 1071), pur potendo essere considerati nella lex specialis come elementi dell’offerta, a volte essenziali (Cons. Stato, sez. V, 3 aprile 2019, n. 2190), più spesso idonei all’attribuzione di un punteggio premiale (Cons. Stato, sez. V, 29 luglio 2019, n. 5309; Id. 25 marzo 2020, n. 2090);”

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Redazione MediAppalti
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