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DELIBERA N. 505 del 6 novembre 2024

UPREC/PRE/0307/2024/S/PREC

“Nelle procedure dirette all’affidamento degli appalti di servizi e forniture, in disparte i requisiti di idoneità professionale ed eventuali requisiti richiesti da leggi speciali, la Stazione appaltante può richiedere esclusivamente i requisiti speciali del fatturato globale e dell’avvenuto svolgimento di servizi analoghi, la cui specifica modulazione deve avvenire nel rispetto dei principi di attinenza e proporzionalità con l’oggetto della gara”

“… l’art. 100 del D.lgs.36/2023 indica i requisiti speciali che la stazione appaltante può richiedere all’operatore economico in relazione all’oggetto dell’appalto. In particolare, il comma 11 prevede che, nelle more dell’adozione del regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ANAC, per la qualificazione dell’operatore economico nelle procedure di appalto di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere, come requisito di capacità tecnica professionale, di aver eseguito, nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura, contratti analoghi a quello in affidamento, anche a favore di soggetti privati; mentre, come requisito della capacità economica finanziaria, può essere richiesto un fatturato globale non superiore al doppio del valore dell’appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura; … il comma 12 dello stesso articolo dispone che la stazione appaltante non può prevedere ulteriori requisiti di partecipazione, salvo la richiesta di specifici impegni sociali ovvero il possesso di requisiti previsti da leggi speciali; la formulazione del comma 12, quindi, non lascia spazio a interpretazioni che consentano di riconoscere alla stazione appaltante la facoltà di prevedere requisiti di partecipazione diversi da quelli indicati dall’art. 100 (fatte salve le eccezioni sopra richiamate). In un cambio di prospettiva rispetto all’impostazione dei precedenti codici, la disposizione appare quindi finalizzata a limitare la discrezionalità della stazione nella fissazione dei requisiti di partecipazione anche per le gare di servizi e forniture, a favore di un sistema in cui i soli requisiti utilizzabili per selezionare i concorrenti sono quelli stabiliti dal legislatore.”

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Redazione MediAppalti
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