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DELIBERA N. 503 del 6 novembre 2024

UPREC – PRE 0262 -2024-S

“Gli oneri della sicurezza da interferenza, stimati e quantificati dalla Stazione appaltante, costituiscono un costo non ribassabile, in sede di offerta, dal concorrente e vanno tenuti distinti dai costi della sicurezza aziendale, che ciascun operatore economico è tenuto a considerare nella formulazione della propria offerta e ad indicare separatamente”

“l’art. 108, comma 9, del d.lgs 36/2023 stabilisce che “Nell’offerta economica l’operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale”;  … RICHIAMATA la nota distinzione in materia di gare pubbliche di appalto, tra gli oneri finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenze, adeguatamente quantificati dalla stazione appaltante, non ribassabili in quanto costi necessari finalizzati alla massima tutela dell’integrità dei lavoratori, e gli oneri concernenti i costi specifici connessi con l’attività delle imprese, che sono aperti al confronto concorrenziale e soggetti a ribasso, e vanno indicati dai concorrenti nelle rispettive offerte affinché la stazione appaltante possa valutarne la congruità (nel procedimento di verifica delle offerte anomale) rispetto all’entità ed alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura da appaltare;”

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Redazione MediAppalti
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