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DELIBERA N. 252 del 24 maggio 2024

UPREC-PRE-0107-2024-S-PREC

“L’eventuale aumento dei costi e/o dei prezzi in pendenza della gara non può in generale incidere sulla legittimità – o meno – dell’aggiudicazione, bensì eventualmente sulla successiva fase esecutiva, attenendo tale profilo all’istituto della revisione dei prezzi nei contratti pubblici ad esecuzione periodica o continuativa, come noto, volto ad assicurare, in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni determinata dall’aumento dei costi gravanti sull’esecutore privato, il mantenimento della convenienza del contratto per il privato medesimo e, correlativamente, della qualità delle prestazioni a favore della pubblica amministrazione, contestualmente evitando che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto.”

“… la questione controversa sottoposta all’Autorità verte precipuamente sul duplice rilievo per cui il prezzo orario posto a base di gara, già ab origine, sarebbe stato non capiente rispetto al costo del personale ex CCNL di riferimento (che non avrebbe consentito di inserire gli ulteriori costi necessari a coprire efficacemente l’offerta tecnica), oltre al fatto che lo stesso CCNL di riferimento è stato aggiornato all’indomani del termine di scadenza delle offerte, con un aumento dei costi del personale di circa il 13%. … con riferimento alla seconda questione, segnatamente basata sulle conseguenze scaturenti dalla approvazione del nuovo CCNL in pendenza della procedura di gara, stante l’intervenuta sospensione (…), deve ritenersi condivisibile quanto osservato da autorevole giurisprudenza secondo cui “l’eventuale aumento dei costi e/o dei prezzi in pendenza della gara non possa in generale incidere sulla legittimità – o meno – dell’aggiudicazione, bensì eventualmente sulla successiva fase esecutiva, attenendo a ben vedere la doglianza di cui si discorre all’istituto della revisione dei prezzi nei contratti pubblici ad esecuzione periodica o continuativa, come noto, volto ad assicurare, in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni determinata dall’aumento dei costi gravanti sull’esecutore privato, il mantenimento della convenienza del contratto per il privato medesimo e, correlativamente, della qualità delle prestazioni a favore della pubblica amministrazione, contestualmente evitando che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto (in tal senso, ex multis, questo T.A.R., Sezione I, 9 novembre 2020, n. 11577)” (cfr. TAR Lazio n. 11309 del 4.11.2021);”

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Redazione MediAppalti
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