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( votes)DELIBERA N. 234 del 15 maggio 2024
UPREC-PRE-0105-2024-S-PREC
“Appalto pubblico – Servizi – Scelta del contraente – Requisiti di capacità generale – Obbligo di pagamento imposte, tasse e contributi previdenziali – Violazioni gravi definitivamente accertate e non – Esclusione non automatica – Condizioni di “gravità” e “definitivo accertamento” – Valutazione discrezionale della Stazione appaltante – Condizioni e limiti normativi – Esclusione illegittima.”
“Ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 2 del Codice la “gravità” della violazione (non definitivamente accertata) agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali deve essere valutata sulla base delle condizioni dettate dall’art. 3 dell’Allegato II.10 del Codice, ossia quando la violazione è pari o superiore al 10 per cento del valore dell’appalto e purché tale l’importo non sia inferiore a 35.000 euro. La disposizione di cui all’art. 95, comma 2, 3° periodo secondo cui «La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell’appalto» deve essere intesa quale clausola interpretativa che la Stazione appaltante deve utilizzare, all’interno dei due sopracitati parametri di riferimento predeterminati dal legislatore, ai fini della valutazione discrezionale circa l’esclusione o meno del concorrente che sia incorso nella violazione non immediatamente escludente.”