Questo articolo è valutato
( votes)PREC 46/19/L
“la partecipazione alla gara dell’operatore uscente quale mandante di raggruppamento temporaneo di imprese, la cui mandataria è l’impresa invitata dalla stazione appaltante, si pone in contrasto con il principio di rotazione e che, nel caso di specie, l’intero raggruppamento debba essere escluso dalla gara”
“si chiede di sapere se il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti consenta la partecipazione alla gara dell’impresa aggiudicataria del precedente affidamento quale mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese ovvero se, vista la scelta della stazione appaltante di non estenderle l’invito, la Commissione di gara sia tenuta ed escludere dalla gara l’intero raggruppamento; … il Consiglio di Stato ha precisato che “l’aggregazione economica di potenzialità organizzative e produttive per la prestazione oggetto dell’appalto, connotante l’istituto delle associazioni di imprese, non dà luogo alla creazione di un soggetto autonomo e distinto dalle imprese che lo compongono” (Cons. St., Ad. Plen. 13 giugno 2012, n. 22) e che, pertanto, ciascuna impresa raggruppata, sia mandataria o mandante, assume la posizione di concorrente della gara; … le Linee guida n. 4 – approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e successivamente aggiornata con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 – chiariscono come il rispetto del principio di rotazione comporti che l’affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e che laddove la stazione appaltante intenda derogarvi, invitando alla successiva gara il precedente gestore, dovrà puntualmente motivare tale scelta, facendo in particolare riferimento al numero (eventualmente) ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero al peculiare oggetto ed alle caratteristiche del mercato di riferimento; … la regola generale è il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e che l’eventuale scelta di derogarvi è soggetta a puntuale motivazione che la stazione appaltante deve riportare negli atti di gara ovvero in quelli prodromici alla stessa; … negli atti di gara risulta richiamato il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, contenente il regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, che stabilisce all’art. 54 comma 5 bis che nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione dei bandi di gara e nei cottimi “a) non possono essere invitati gli operatori economici risultati affidatari dell’affidamento immediatamente precedente per la medesima categoria di opere o per la medesima fascia di importo…”; … la stazione appaltante, in perfetta adesione al dettato normativo, non ha trasmesso la lettera d’invito alla gara al gestore uscente e, pertanto, la sua eventuale partecipazione, anche se nella veste di mandante di un R.T.I. (rectius concorrente in raggruppamento), ponendosi in contrasto con il principio di rotazione che la stazione appaltante ha perfettamente rispettato, determinerebbe una violazione di legge”.