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Non è conforme alla normativa di settore l’esclusione del concorrente che ha dichiarato il possesso del requisito relativo ai servizi analoghi svolti mediante due contratti diversi stipulati con la medesima amministrazione pubblica
“… la ratio del richiamato requisito di capacità tecnico professionale è funzionale a valutare l’idoneità dell’offerente ad effettuare, a regola d’arte e con buon esito, quella data attività che si vuole porre ad oggetto dell’appalto pubblico. La relativa dimostrazione è effettuata mediante l’esibizione dell’elenco dei principali servizi, quali risultanti dai certificati di regolare esecuzione, o di atti similari, idonei ad attestare inequivocabilmente il buon esito degli appalti precedentemente eseguiti, costituendoli quali una sorta di “prova di resistenza” in merito alla sussistenza della necessaria capacità tecnico-organizzativa per l’affidamento e la gestione del servizio in gara (TAR Puglia, Sez. II, 9 luglio 2018, n. 1036). In tale prospettiva e nel rispetto del tenore letterale della clausola del disciplinare di gara in contestazione, ciò che assume rilevanza non è l’elemento soggettivo relativo alla numerosità dei committenti, ma piuttosto quello oggettivo della pluralità e della “consistenza” dei contratti relativi ai servizi analoghi svolti; … l’operatore economico che ha contestato la propria illegittima esclusione dalla gara aveva dichiarato lo svolgimento di due servizi a favore della medesima amministrazione, in riferimento a due contratti diversi, relativi a due lotti di una medesima gara; … per orientamento giurisprudenziale costante, i bandi di gara suddivisi in lotti non hanno carattere unitario ma costituiscono una pluralità di gare contestuali, in quanto non sono finalizzati all’affidamento di un unico contratto, bensì di un singolo contratto per ciascun lotto (Cons. Stato, Sez. V, 12 gennaio 2017, n. 52). Ne consegue che, ai fini della verifica circa il possesso del requisito relativo ai servizi svolti, ciascun contratto va valutato autonomamente in riferimento al suo contenuto e al suo valore economico;”