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Nell’ambito di una procedura negoziate risulta conforme alla normativa di settore l’estensione dell’invito a presentare offerta a tutti gli operatori economici comunque sorteggiati
La stazione appaltante “… a seguito del sorteggio per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata in oggetto, ha successivamente deliberato di procedere ad un secondo sorteggio nell’ambito delle manifestazioni di interesse già pervenute (in totale 148), senza fornire alcuna motivazione a supporto di tale decisione; così operando, si sarebbe di fatto revocato il primo sorteggio, in assenza dei presupposti di cui all’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 e in violazione dei principi di cui all’art. 30 del Codice dei contratti pubblici.
… contrariamente a quanto sostenuto dall’istante in ordine al difetto di motivazione dei provvedimenti adottati dalla stazione appaltante, la determinazione n. 1 del 15 gennaio 2019 specifica che il verbale del primo sorteggio, redatto dal RUP successivamente trasferitosi presso altro Ente, non è stato acquisito al protocollo del Comune, né è stato consegnato al nuovo RUP subentrato al dimissionario; tale verbale è stato rinvenuto soltanto dopo che si era proceduto al secondo sorteggio e all’invio delle lettere di invito ai nuovi operatori selezionati. La stazione appaltante, date le circostanze, ha ritenuto di estendere l’invito anche ai soggetti sorteggiati in precedenza, in ossequio ai principi di libera concorrenza e massima partecipazione; … il sorteggio non può essere ripetuto (in quanto fornirebbe una seconda, ulteriore opportunità a coloro che non sono stati sorteggiati la prima volta) ove non muti, in senso ampliativo, la platea di coloro che avrebbero dovuto partecipare ad esso (TAR Basilicata, Sez. I, 15 febbraio 2016, n. 111), mentre la ripetizione è legittima in ipotesi di mancato inserimento di un operatore che abbia regolarmente manifestato il proprio interesse (Parere ANAC n. 108 del 17 giugno 2015); … nel caso in questione, gli operatori selezionati con la prima estrazione, effettuata in seduta pubblica, avevano maturato una legittima aspettativa ad essere invitati, mentre quelli invitati alla gara in esito alla seconda estrazione, ove venisse revocata, risulterebbero penalizzati a causa dell’errore della stazione appaltante consistente nella ripetizione “inconsapevole” del sorteggio …”