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“Fermo restando il principio dell’immodificabilità dell’offerta, è stata riconosciuta la modificabilità delle giustificazioni, nonché l’ammissibilità di giustificazioni sopravvenute e di compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l’offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell’aggiudicazione e dia garanzia di una corretta esecuzione”
“…secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza e dell’Autorità, le valutazioni dell’amministrazione in ordine agli elementi e alla congruità della offerta sono espressione di un apprezzamento di natura tecnico-discrezionale e possono essere sindacate solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto. Conseguentemente, il sindacato non può tradursi in una nuova ed autonoma verifica di merito dell’offerta presentata e delle sue singole voci, sostituendo così la valutazione di chi opera il sindacato al giudizio formulato dall’organo amministrativo cui la legge attribuisce la tutela dell’interesse pubblico nell’apprezzamento del caso concreto (Cons. Stato, sez. V, 30 marzo 2017, n. 1465; deliberazione ANAC n. 488 del 3 maggio 2017);…la verifica della congruità di un’offerta ha natura globale e sintetica, vertendo sull’attendibilità della medesima nel suo insieme, e quindi sulla sua idoneità a fondare un serio affidamento sulla corretta esecuzione dell’appalto, onde il relativo giudizio non ha per oggetto la ricerca di singole inesattezze dell’offerta economica. Fermo restando il principio dell’immodificabilità dell’offerta, è stata riconosciuta la modificabilità delle giustificazioni, nonché l’ammissibilità di giustificazioni sopravvenute e di compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l’offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell’aggiudicazione e dia garanzia di una corretta esecuzione (da ultimo: Cons. Stato, sez. V, 10 ottobre 2017, n.4680; deliberazione ANAC n. 475 del 23 maggio 2018);”