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PREC 243/18/L

E’ legittima l’esclusione in presenza di un DURC “non regolare”

“…la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l’aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (DURC) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto» (Cons. Stato, Ad. Plenaria n. 8 del 2012; Cons. Stato, sez. VI 27 dicembre 2016, n. 5464; TAR Lazio Roma Sez. III quater, 3 ottobre 2018, n. 9708). Dunque, «l’infrazione debitamente accertata deve ritenersi tale se sia stata accertata dai competenti organi previdenziali, salva l’ipotesi che sia stata promossa dal soggetto interessato azione dinanzi all’autorità giudiziaria per contestarne le risultanze» (Cons. Stato Sez. VI, 6 aprile 2010, n. 1931) e «l’Amministrazione, a fronte di DURC negativi, legittimamente esclude dalla gara stessa l’impresa» (TAR Lazio, sez. II 12 giugno 2017, n. 6893); la giurisprudenza osservava peraltro che «Il DURC utile ai fini dell’ammissione alle gare d’appalto dev’essere tale da fotografare la situazione globale dell’impresa, indipendentemente dal luogo o dai luoghi dove essa abbia attivato i propri singoli cantieri […]. In ragione del carattere anche normativamente unico del documento di regolarità contributiva ma, soprattutto, in considerazione della centralizzazione della banca dati da cui ciascuna Cassa edile deve attingere i contenuti della propria attestazione, non è richiesto dalla normativa vigente il rispetto di alcuna specifica competenza territoriale, ma occorre invece la mera verifica di completezza dell’attestazione contenuta nel documento»(C.G.A. 2 gennaio 2012, n. 13; C.G.A. 21 luglio 2008, n. 662);….nel caso di specie, la S.A., in presenza di un DURC “non regolare”, non poteva che procedere all’esclusione in quanto le risultanze del DURC rilasciato alla stazione appaltante dagli enti a ciò preposti sono vincolanti per l’Amministrazione procedente; l’operatore economico aveva l’onere di contestare tempestivamente dinanzi all’autorità giudiziaria le risultanze del DURC “non regolare”;”

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