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DELIBERA N. 9 DEL  7- 8 gennaio 2016

Parere di Precontenzioso

“L’esperienza pregressa per prestazioni identiche deve trovare la propria giustificazione nelle caratteristiche tecniche del servizio oggetto di affidamento”

“Quanto al profilo dei servizi identici, si osserva che, in via di principio, è pacifico che la stazione appaltante possa legittimamente prevedere nel bando di gara, ai fini della dimostrazione della capacità tecnica ed economica, che i concorrenti abbiano svolto servizi identici a quello oggetto dell’appalto, purché il requisito dell’identità dei servizi sia chiaramente espresso e risponda ad un precipuo interesse pubblico (Parere n. 140 del 20 giugno 2014; deliberazione Avcp 18 luglio 2012 n. 66; in giurisprudenza, tra molte: Cons. Stato sez. IV 8/9/2015 n. 4170; Cons. Stato, sez. V, 12 aprile 2005 n. 1631; Id., sez. IV, 6 ottobre 2003 n. 5823).

La giurisprudenza (Cons. Stato n. 4425/2015 cit.) ha specificato che l’art. 41, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006 relaziona il fatturato al settore di gara in generale e non all’oggetto specifico della fornitura o del servizio, in quanto, sostituendo la precedente locuzione “servizi identici” con il riferimento al “settore oggetto della gara”, ha inteso ampliare l’ambito delle tipologie di servizi che possono essere fatti valere ai fini della partecipazione alla gara; ciò all’evidente scopo di evitare il cristallizzarsi di situazioni di oligopolio o monopolio e favorire l’apertura del mercato medesimo attraverso l’ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità. Quindi nelle gare pubbliche, se il bando richiede come requisito di partecipazione un fatturato specifico relativo a precedenti servizi svolti ed inerenti l’oggetto dell’appalto, è necessario che le precedenti esperienze del concorrente riguardino settori identici a quelli oggetto dell’appalto o quanto meno ad essi collegate secondo un ragionevole criterio di analogia o inerenza (Consiglio di Stato, sez. V, 23 marzo 2015, n. 1568 e 5 settembre 2014, n. 4529)».

L’esperienza pregressa per prestazioni identiche deve trovare la propria giustificazione nelle caratteristiche tecniche del servizio oggetto di affidamento (Cons. Stato sez. IV n. 4170/2015 cit.; Sez. V 29/3/2006 n. 1599).”

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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