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( votes)DELIBERA N. 7 DEL 7- 8 gennaio 2016
Parere di Precontenzioso
Risulta conforme al principio di correttezza dell’azione amministrativa e al principio del favor partecipationis la decisione della commissione di gara di non escludere i concorrenti che abbiano offerto un ribasso con riferimento all’importo a base d’asta presente (erroneamente) sul modulo dell’offerta economica, diverso da quello indicato nel bando
“… il principio di correttezza dell’azione amministrativa, in correlazione con la generale clausola di buona fede, che informa l’amministrazione nel suo complesso, non consente di traslare a carico del soggetto partecipante ad una gara le conseguenze di una condotta colposa della stazione appaltante «attesa la duplice necessità di tutelare sia l’affidamento ingenerato nelle imprese partecipanti, sia l’interesse pubblico al più ampio possibile confronto concorrenziale, al fine di ottenere le prestazioni richieste ad un prezzo quanto più vantaggioso, in termini qualitativi e quantitativi, per l’Amministrazione» (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 3384 del 21 giugno 2007, Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 5064 del 17 ottobre 2008, Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 1186 del 12 marzo 2007);
RITENUTO, pertanto, che non possono pregiudicarsi con un provvedimento di esclusione i concorrenti che siano incorsi in una formulazione dell’offerta economica non conforme al bando di gara per causa imputabile alla stazione appaltante e, come osservato dalla ditta aggiudicataria …. il Consiglio ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che sia conforme al principio di correttezza dell’azione amministrativa e al principio del favor partecipationis la decisione della commissione di gara di non escludere i concorrenti che abbiano offerto un ribasso con riferimento all’importo a base d’asta presente sul modulo dell’offerta economica e di fare riferimento, ai fini dell’aggiudicazione provvisoria del contratto, all’importo a base d’asta indicato nel bando di gara rispetto al quale considerava le percentuali di ribasso offerte dai concorrenti.”