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DELIBERA N. 224 DEL 2 marzo 2016

Parere di Precontenzioso

Clausola sociale in ordine al prioritario assorbimento del personale già impiegato dal precedente affidatario e compatibilità con l’organizzazione d’impresa dell’appaltatore subentrante

“… le legittime esigenze sociali devono essere bilanciate da un’adeguata tutela della libertà di concorrenza, anche nella forma della libertà imprenditoriale degli operatori economici potenziali aggiudicatari, i quali assumono un mero obbligo di prioritario assorbimento e utilizzo del personale già impiegato dal precedente affidatario per il periodo di durata dell’appalto, subordinatamente alla compatibilità con l’organizzazione d’impresa dell’appaltatore subentrante; … in linea generale, la clausola sociale non può imporre all’impresa subentrante di prescegliere un determinato contratto collettivo, potendo questa scegliere diverso contratto collettivo, applicabile all’oggetto dell’appalto, che salvaguardi i livelli retributivi dei lavoratori riassorbiti in modo adeguato e congruo (Cons. St., sez. III 9 dicembre 2015, n. 5597; TAR Lazio Roma sez. II 11 febbraio 2016, n. 1969);”

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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