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( votes)DELIBERA N. 323 DEL 9 marzo 2016
Parere di Precontenzioso
Specifiche tecniche e principio dell’equivalenza
“Ai sensi dell’art. 68, comma 3, lett. b), d.lgs. 163/2006 le stazioni appaltanti possono formulare specifiche tecniche, nei limiti in cui siano compatibili con la normativa comunitaria, «in termini di prestazioni o di requisiti funzionali (…) sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l’oggetto dell’appalto e alle stazioni appaltanti di aggiudicare l’appalto». L’offerente deve, però, farsi carico di dimostrare che il prodotto offerto garantisca le prestazioni o i requisiti funzionali richiesti dal capitolato tecnico di gara come dimostra l’art. 68, comma 8, d.lgs. 163/2006 ai sensi del quale «nella propria offerta l’offerente è tenuto a provare in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti e con qualunque mezzo appropriato, che il lavoro, il prodotto o il servizio conforme alla norma ottempera alle prestazioni o ai requisiti funzionali prescritti». A fronte di un’ampia discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante nel compimento delle valutazioni tecniche tese a verificare che l’offerta esaminata garantisca le prestazioni e i requisiti funzionali prescritti dalla documentazione di gara, sussiste a carico dell’offerente l’onere di comprovare l’equivalenza della propria offerta, con qualunque mezzo appropriato, eventualmente, attraverso la trasmissione di «documentazione tecnica del fabbricante» o di «una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto» (art. 68, comma 5, d.lgs. 163/2006)”