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( votes)DELIBERA N. 580 DEL 18 maggio 2016
Parere di precontenzioso
Illegittimità delle clausole volte a riconoscere preferenza alle imprese operanti sul territorio di riferimento
“L’Autorità …. si è pronunciata più volte (tra le tante, Comunicato del Presidente del 20.10.2010, parere n. 151/2009, delib. n.58/2008, n.45/2012,) in ordine alla prassi, seguita da diverse stazioni appaltanti, di inserire nei bandi di gara clausole non conformi ai principi sanciti dal Trattato CE e richiamati dall’art. 2 del d.lgs. 163/2006, in quanto contemplanti condizioni di partecipazione alle gare, modalità di valutazione dell’offerta e di esecuzione dei relativi contratti, volte a riconoscere preferenza alle imprese operanti sul territorio di riferimento (es. richiesta della sede legale nel territorio quale requisito di accesso, svolgimento di servizi/esperienze nel territorio stesso ai fini della valutazione dell’offerta con assegnazione di maggior punteggio). L’Autorità ha chiarito al riguardo che i bandi di gara non possono stabilire limitazioni di carattere territoriale ai fini della partecipazione a gare d’appalto e dell’esecuzione dei relativi contratti, quali disposizioni in grado di favorire gli operatori economici locali e di determinare effetti discriminatori nei confronti dei concorrenti non localizzati nel territorio (è evidentemente, infatti, che anche imprese aventi sede ed organizzazione al di fuori del territorio interessato ben possono avere i requisiti tecnico-organizzativi necessari per assicurare un’efficiente esecuzione degli appalti). Pertanto, secondo l’avviso dell’Autorità, i bandi di gara non possono prevedere requisiti soggettivi dei concorrenti legati ad elementi di localizzazione territoriale, con effetti escludenti dalle gare pubbliche o con valore discriminante in sede di valutazione delle offerte, e non attinenti alle reali esigenze di esecuzione del contratto ma esclusivamente ai requisiti tecnico-organizzativi delle imprese.
Simili clausole rappresentano, infatti, una violazione dei principi di uguaglianza, non discriminazione, parità di trattamento e concorrenza, i quali vietano ogni discriminazione dei concorrenti ratione loci.”