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( votes)DELIBERA N. 766 DEL 13 luglio 2016
Legittimità del requisito in ordine all’esperienza dimostrabile tramite attestazione di svolgimento presso un’unica stazione appaltante di un servizio analogo di importo complessivo pari all’importo del lotto per il quale si partecipa
“… sulla legittimità della richiesta contenuta nel bando della “esecuzione negli ultimi tre anni di n.1 servizio analogo presso un’unica stazione appaltante (privata o ente pubblico) per l’importo complessivo del lotto per il quale il concorrente intende partecipare” per la dimostrazione della capacità tecnico organizzativa dei concorrenti.
RITENUTO che, nel caso di specie, la stazione appaltante ha ritenuto opportuno selezionare imprese dotate di requisiti più restrittivi e rigorosi di quelli previsti dall’art. 42 del d.lgs. n. 163/2006 e far partecipare alla gara concorrenti dotati della esperienza e della competenza necessarie a gestire un appalto di complessità e rilievo economico pari a quello oggetto del contratto (cfr. parere di prec. n. 58 del 07.05.2009);
CONSIDERATO che sono da considerare legittimi i requisiti richiesti dalle stazioni appaltanti che, pur essendo ulteriori e più restrittivi di quelli previsti dalla legge, rispettino il limite della logicità e della ragionevolezza e, cioè, della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito. Tali requisiti possono essere censurati solo allorché appaiano viziati da eccesso di potere, ad esempio per illogicità o per incongruenza rispetto al fine pubblico della gara (Cons. Stato, 15 dicembre 2005, n. 7139; nonché parere di prec. n. 39 del 2013); Il Consiglio ritiene, nei limiti di cui in motivazione, l’operato della stazione appaltante conforme alla disciplina normativa di settore.”