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( votes)Delibera n. 1036 del 5 ottobre 2016
PREC 249/15/L
Legittimità dell’aggiudicazione tramite sorteggio
“… RILEVATO che, pur informate, le imprese concorrenti non erano presenti alle sedute di gara; pertanto la Commissione, regolarmente costituita, ha provveduto a svolgere le operazioni alla presenza di due testimoni e del segretario verbalizzante. Come previsto al punto 3 del bando di gara, riscontrate due offerte uguali, ha effettuato l’aggiudicazione tramite sorteggio;
CONSIDERATO che l’art. 77, ultimo comma, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, il quale ammette il ricorso al sorteggio solo “ove nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l’offerta”. La disposizione suddetta che è contenuta nel regolamento di contabilità generale dello Stato, il quale trova applicazione generalizzata indipendentemente dal suo richiamo nei bandi di gara, non è stata abrogata né implicitamente né esplicitamente dalla successiva normativa in materia di appalti, con la conseguenza che deve trovare applicazione in tutte le procedure di gara (TAR Sicilia Palermo, II, 17 maggio 2001, n. 739);
CONSIDERATO che di conseguenza, in caso di offerte uguali, il sorteggio è un metodo di aggiudicazione meramente residuale, da adottarsi solo qualora non sia possibile l’esperimento migliorativo, il quale deve ritenersi rispondente ad un principio generale (in tal senso C.G.A., 19 marzo 2002, n. 144), in quanto consente alla Amministrazione, nel rispetto anche della libera concorrenza, di ottenere la prestazione oggetto dell’appalto alle migliori condizioni di mercato (vedi C.G.A. 19 marzo 2002, n. 144 e 15 febbraio 2005, n. 61);..”