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( votes)PARERE N. 222 DEL 22 DICEMBRE 2015
PREC 46/15/S
Sulla proporzionalità dei requisiti di capacità economico-finanziaria
“… giova preliminarmente rilevare che gli artt. 41 e 42 d.lgs. 163/2006 lasciano ampia discrezionalità alle stazioni appaltanti circa la possibilità di prevedere requisiti di qualificazione più restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purchè tali prescrizioni rispettino i principi di proporzionalità e ragionevolezza, in modo tale da non restringere oltre lo stretto indispensabile la platea dei potenziali concorrenti e da non precostituire situazioni di assoluto privilegio (cfr. Parere 29 aprile 2010 n. 83; in giurisprudenza, tra molte, cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 dicembre 2009 n. 8914; Id., sez. VI, 3 aprile 2007 n. 2304);
CONSIDERATO in particolare che al secondo comma dell’art. 41 d.lgs. 163/2006 è inserita la previsione esplicita secondo la quale sono illegittimi i criteri di qualificazione che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale;… l’Autorità ha ripetutamente ribadito che non è conforme alla normativa di settore la prescrizione del bando che richieda il possesso di un fatturato minimo globale, negli ultimi tre anni, pari al triplo dell’importo posto a base d’asta, in quanto appare lesiva dei principi posti a tutela della libera concorrenza e del mercato (cfr. parere n. 95 del 13 maggio 2010; parere n. 36 del 26 febbraio 2014). E ancora, la richiesta di fatturato relativa al triennio pregresso è da ritenersi incongrua o non proporzionata e lesiva dei principi di concorrenzialità, qualora superi il doppio dell’importo a base di gara (cfr. Delibera n. 40 del 19 dicembre 2013);”