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( votes)Il divieto di ricorrere all’appalto integrato previsto al quarto periodo del comma 1 dell’art. 59 del D.Lgs n. 50/2016 è stato sospeso fino al 31 dicembre 2020; pertanto fino a quella data le stazioni appaltanti possono legittimamente ricorrere all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori. Terminato il periodo di sospensione del divieto di ricorso all’appalto integrato lo stesso, ai sensi dell’art. 216 comma 4 bis del D.lgs. n. 50/20106 non si applicherà alle opere i cui progetti definitivi saranno approvati dall’organo competente entro il 31 dicembre 2020 e il cui bando verrà pubblicato entro i successivi dodici mesi dall’approvazione.