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( vote)Con l’entrata in vigore del D.L. n. 109 del 28 settembre u.s. (pubblicato in GURI n. 226 del 28/09/2018 e in vigore dal 29 settembre), il Governo ha inteso dettare le regole necessarie per fronteggiare “l’urgenza Genova” derivante dal crollo del viadotto Polcevera del 14 agosto scorso, definendo gli interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del Comune di Genova. Per la verità, è stata anche l’occasione propizia per definire regole e adempimenti utili e necessari per proporre anche: misure economiche in favore delle aree terremotate per gli eventi sismici del 2016 e 2017; per la nomina del commissario straordinario; per dettare le disposizioni relative a lavoro e altre emergenze; nonché per le questioni connesse allasospensione dei termini di notifica delle cartelle di pagamento.
Insomma il solito clichè italiano, provvedimento di urgenza che sa di contenitore nel quale trovare un pò di tutto!
Focalizzando l’attenzione sugli articoli 13 e 14 del predetto decreto, emergono nuovi adempimenti a carico delle amministrazioni italiane che si assommano e gravano in modo sempre più rilevante sull’operatività degli enti, già poveri di risorse e personale in grado di fronteggiare la moltitudine di incombenze informative nei confronti di ANAC, MIT, MEF, BDU, DIPE, SIOPE, ecc. ecc.. Insomma, nella politica operativa dell’emergenza, si è dovuto attendere l’evento luttuoso per pensare di costruire un archivio delle opere pubbliche in vista della programmazione e realizzazione degli interventi manutentivi sulle stesse, corredando il giusto buon proposito, con ulteriori oneri operativi che mal si conciliano con la necessità di celerità che la situazione avrebbe richiesto per il passato e ancor più richiede nel presente.
L’art. 13 istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP), costituito dalle seguenti sezioni: a) ponti, viadotti e cavalcavia stradali; b) ponti, viadotti e cavalcavia ferroviari; c) strade – archivio nazionale delle strade (ANS); d) ferrovie nazionali e regionali – metropolitane; e) aeroporti; f) dighe e acquedotti; g) gallerie ferroviarie e gallerie stradali; h) porti e infrastrutture portuali; i) edilizia pubblica.
Le sezioni predette sono suddivise in sottosezioni, ove sono indicati, per ogni opera pubblica: a) i dati tecnici, progettuali e di posizione con analisi storica del contesto e delle evoluzioni territoriali; b) i dati amministrativi riferiti ai costi sostenuti e da sostenere; c) i dati sulla gestione dell’opera anche sotto il profilo della sicurezza; d) lo stato e il grado di efficienza dell’opera e le attivita’ di manutenzione ordinaria e straordinaria; e) la collocazione dell’opera rispetto alla classificazione europea; f) i finanziamenti; g) lo stato dei lavori; h) la documentazione fotografica aggiornata; i) il monitoraggio costante dello stato dell’opera anche con applicativi dedicati, sensori in situ e rilevazione satellitare; l) il sistema informativo geografico per la consultazione, l’analisi e la modellistica dei dati relativi all’opera e al contesto territoriale.
Sulla base del principio di unicità dell’invio di cui agli articoli 3 e 29 del decreto legislativo n. 50 del 2016, i dati e le informazioni richieste innanzi e già rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, o da altre banche dati pubbliche sono forniti all’AINOP dalla citata BDAP.
Un decreto attuativo del MIT da adottarsi entro 60 giorni dal 29/09/2018, regolerà le modalità di scambio delle informazioni tra i due sistemi.
Soggetti interessati dall’obbligo informativo saranno: Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, l’ANAS, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., i concessionari autostradali, i concessionari di derivazioni, i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, l’ente nazionale per l’aviazione civile, le autorità di sistema portuale e logistico, l’Agenzia del demanio e i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono o detengono dati riferiti ad un’opera pubblica o all’esecuzione di lavori pubblici.
Tali soggetti alimentano l’AINOP con i dati in proprio possesso per la redazione di un documento identificativo, contenente i dati tecnici, amministrativi e contabili, relativi a ciascuna opera pubblica presente sul territorio nazionale. Sulla base dei dati forniti, l’AINOP genera un codice identificativo della singola opera pubblica (IOP), che contraddistingue e identifica in maniera univoca l’opera medesima riportandone le caratteristiche essenziali e distintive quali la tipologia, la localizzazione, l’anno di messa in esercizio e l’inserimento dell’opera nell’infrastruttura. A ciascuna opera pubblica, identificata tramite il Codice IOP, sono riferiti tutti gli interventi di investimento pubblico, realizzativi, manutentivi, conclusi o in fase di programmazione, progettazione, esecuzione, che insistono in tutto o in parte sull’opera stessa, tramite l’indicazione dei rispettivi Codici Unici di Progetto (CUP). L’AINOP, attraverso la relazione istituita fra Codice IOP e CUP, assicura l’interoperabilità con BDAP, istituita presso la Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell’economia e delle finanze.
A decorrere dal 15 dicembre 2018, i soggetti tenuti all’obbligo rendono disponibili i servizi informatici di rispettiva titolarità per la condivisione dei dati e delle informazioni, mediante la cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche, con le modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 109/2018.
L’inserimento e’ completato entro e non oltre il 30 aprile 2019 ed e’ aggiornato in tempo reale.
Gli enti e le amministrazioni che a qualsiasi titolo operano attività di vigilanza sull’opera, effettuano il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, identificati con i relativi CUP, insistenti sulle opere pubbliche, identificate con il Codice IOP, e delle relative risorse economico-finanziarie assegnate utilizzando le informazioni presenti nella BDAP, che vengono segnalate dai soggetti titolari degli interventi, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
L’AINOP è messo a disposizione ed è consultabile anche in formato open data, prevedendo la possibilità di raccogliere, mediante apposita sezione, segnalazioni da sottoporre agli enti e amministrazioni che a qualsiasi titolo esercitano attività di vigilanza sull’opera.
L’AINOP e’ sviluppato tenendo in considerazione la necessità urgente di garantire un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche, in particolare per i profili riguardanti la sicurezza, anche tramite le informazioni rivenienti dal Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. Le informazioni contenute nell’AINOP consentono di pervenire ad una valutazione complessiva sul livello di sicurezza delle opere, per agevolare il processo di programmazione e finanziamento degli interventi di riqualificazione o di manutenzione delle opere stesse e del grado di priorità dei medesimi.
L’art. 14 del medesimo decreto legge n. 109/2018 invece, restringe il campo al sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità e piano straordinario di monitoraggio dei beni culturali immobili. Viene precisato che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (29/09/2018), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovraintende alla realizzazione e gestione, in via sperimentale, di un sistema di monitoraggio dinamico da applicare a quelle infrastrutture stradali e autostradali, quali ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, individuate dal Ministero stesso con apposito decreto e che presentano condizioni di criticità connesse al passaggio di mezzi pesanti. A tal fine, i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono le infrastrutture stradali e autostradali individuate dal Ministero forniscono al Ministero stesso i dati occorrenti per l’inizializzazione e lo sviluppo del sistema di monitoraggio dinamico, dotandosi degli occorrenti apparati per operare il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse. Il citato Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità reca l’identificazione delle opere soggette a monitoraggio tramite il Codice IOP.
Al termine del periodo di sperimentazione di durata pari a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (29/09/2018), con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i termini e le modalita’ con cui i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono infrastrutture stradali e autostradali forniscono al Ministero stesso i dati occorrenti per l’operativita’ a regime del sistema di monitoraggio dinamico, attraverso l’utilizzazione degli occorrenti apparati per il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse.