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Recentemente la Corte di Cassazione Civile, con sentenza n. 14785 del 4 settembre 2012, si è espressa in merito al contratto stipulato dall’ente locale senza un valido impegno di spesa, confermando quanto era stato già evidenziato dalla Corte di Appello di Palermo. Nella fattispecie la società ricorrente chiedeva il pagamento del corrispettivo dovutele da un comune per un contratto d’appalto stipulato nel 1997, relativo al servizio di rilevazione dei tributi comunali evasi. Il principio sancito dalla Corte ha chiarito che “gli atti di acquisizione di beni e servizi senza delibera autorizzativa e relativa copertura finanziaria solo apparentemente sono riconducibili all’ente pubblico”. Quindi, l’impegno assunto dell’ente, senza la necessaria copertura finanziaria, rende la casistica ascrivibile ai casi di responsabilità  contro gli amministratori e i funzionari di province, comuni, e altri enti locali, per prestazioni e servizi resi senza il rispetto delle prescritte formalità, tramite azione prevista dall’art. 23 D.L. n. 66 del 1989, conv. in legge n. 144 del 1989 e riprodotto nell’art. 35 D.Lgs. n. 77 del 1995. Tale normativa, è stata recepita al fine di garantire un maggiore rispetto dei principi che ispirano l’attività di gestione degli enti locali, affinchè la volontà di questi ultimi venga espressa dagli organi a ciò preposti.

Nel caso analizzato dalla Corte, l’ente, non solo risultava contraente di un contratto stipulato senza la necessaria copertura, ma non aveva proceduto nemmeno al formale riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, il quale ultimo non è stato mai sanato dal Comune nel corso delle prestazioni contrattuali. Secondo i magistrati, il mancato pagamento di quanto richiesto non si pone in contrasto con i principi di correttezza e buona fede, in quanto la violazione dei principi sopra richiamati determina l’inesistenza di un rapporto diretto tra terzo contraente e Pubblica Amministrazione. Da ciò, deriva che i rapporti posti in essere senza le predette garanzie vedono come unici protagonisti il privato fornitore e l’amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura, tra i quali intercorre ogni rapporto obbligatorio relativo al contratto concluso (art. 191 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali).

Inoltre la Cassazione ha sottolineato che “il giudice non può sostituirsi all’amministrazione, affermando l’esistenza di un diritto al riconoscimento del debito assunto fuori bilancio”.

A tale conclusione, i magistrati, sono addivenuti anche attraverso, l’interpretazione letterale della norma. “Infatti, se si ritenesse sussistente un diritto al riconoscimento giustiziabile davanti al giudice ordinario, in presenza e nei limiti degli accertati e dimostrati parametri di utilità e arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, non si comprenderebbe poi il mantenimento del principio della sussistenza del rapporto obbligatorio unicamente tra il terzo e l’amministratore o il funzionario che ha irritualmente autorizzato i lavori o i servizi”.

Alla luce di quanto sopra detto e, per i principi di competenza e legalità dettati per la gestione delle Pubbliche Amministrazioni, il contratto stipulato senza un valido impegno di spesa, non potrà essere imputato al Comune ma ne risponderà esclusivamente e direttamente il funzionario per danno erariale.

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Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Mariarosaria di Canio
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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