Questo articolo è valutato
( votes)(Corte dei Conti, sezione regionale Emilia Romagna deliberzione n. 11/2021)
Premessa
- Il riscontro
- Conclusione
Premessa
Sempre la stessa sezione, con la deliberazione già citata n. 11/2021 affronta l’ulteriore questione relativa ai rapporti tra appalto di servizi e necessità della nomina del direttore dell’esecuzione al fine di poter accedere all’incentivo.
La questione posta è che il DEC (direttore l’esecuzione) esigerebbe un appalto di servizi di importo almeno pari a 500mila euro da qui il quesito “se per forniture o servizi si possano riconoscere incentivi qualora si tratti di appalti di importo superiore a 500.000 euro e di particolare complessità, se per i medesimi si possano riconoscere incentivi qualora si tratti di appalti di importo inferiore a 500.000 euro e di particolare complessità, ed infine se nella fattispecie la particolare complessità possa essere attestata dal R.U.P. per gli appalti delle pulizie delle sedi comunali”.
1. Il riscontro
Il Collegio rammenta che la giurisprudenza consultiva contabile ha già avuto modo di chiarire che l’applicabilità degli incentivi, nell’ambito dei contratti di affidamento di servizi e forniture, è contemplata soltanto nel caso in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione, inteso quale soggetto autonomo e diverso dal R.U.P. (Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 301/2019/PAR, del 11 ottobre 2019).
Questa distinta nomina è richiesta, in base al punto 10 delle Linee guida n. 3 dell’Anac, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», soltanto negli appalti di forniture o servizi di importo superiore ad € 500.000,00 ovvero di particolare complessità.
Il Collegio ritiene che le riportate ipotesi debbano essere oggetto di considerazione “alternativa”, e che pertanto la particolare complessità richiesta per la nomina del direttore dell’esecuzione potrebbe caratterizzare anche appalti di importo inferiore ad € 500.000. Tale parametro numerico può rappresentare tuttavia un criterio di orientamento, in quanto solo in circostanze davvero eccezionali le funzioni tecniche associate ad un appalto di forniture e di servizi di importo più esiguo potranno dirsi caratterizzate da quella particolare complessità che, come già ricordato in risposta al primo quesito, rappresenta il presupposto che consente di derogare, in via eccezionale, al principio di onnicomprensività della retribuzione; ciò coerentemente con la ratio della norma, data dall’esigenza di accrescere l’efficienza della spesa attraverso il risparmio che deriva dal ricorso a professionalità interne per lo svolgimento di attività funzionali alla realizzazione di appalti in circostanze che altrimenti richiederebbero il ricorso a professionisti esterni, con possibili aggravi di costi per il bilancio dell’ente interessato.
2. Conclusione
Il RUP quindi, per concludere, è chiamato ad una attenta valutazione nel caso in cui, trattandosi di appalto di servizio (o anche di fornitura) di importo inferiore ai 500mila euro, nel ravvisare quella complessità di funzioni tali da giustificare la nomina di un direttore dell’esecuzione diverso dal responsabile unico del procedimento e quindi consentendo di accedere all’incentivo ex art. 113 del Codice.
Le parole della deliberazione infatti evidenziano anche la necessità di un controllo dell’amministrazione (e riteniamo anche del Segretario) sottolineano in particolare che “l’Amministrazione dovrà pertanto attentamente valutare l’occorrenza, in concreto, di attività effettivamente incentivabili, tenuta a mente la richiamata ratio che, in ultima analisi, per quanto ormai più volte ribadito, appare ispirata ad un principio di contenimento della spesa e non di aggravio della tessa, potendosi, nell’evenienza di scelte operate in difformità a tale criterio orientativo, incorrere nelle forme di responsabilità previste dall’ordinamento”.
In caso di nomina del DEC l’incentivo, evidentemente, compete anche al RUP.