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Corte dei Conti, sez. reg. Emilia Romagna, deliberazione n. 113/2018

Indice:

  1.  Premessa
  2.  Lo status dei segretari comunali
  3.  La vicenda interpretativa della novella del 2014
  4.  La revisione dell’iniziale orientamento da parte della Sezione Autonomie

1. Premessa

Ritorna – alla sezione regionale dell’Emilia Romagna – la questione (infinita) dei diritti di rogito ed il problema della spettanza (o meno) al segretario di fascia A e B nei comuni privi di personale con qualifica dirigenziale.

La questione, che già si anticipa viene risolta positivamente anche alla luce dei recenti interventi della Sezione Autonomie, consente al collegio di ribadire il faticoso percorso interpretativo delle disposizioni di legge del 2014 (che limitano la possibilità di erogare il compenso in argomento ma di diversa opinione, come noto, si è pronunciato ripetutamente il giudice del lavoro).

2. Lo status dei segretari comunali  

In delibera di rammenta che sulla questione del diritto di rogito dei segretari comunali di fascia A e B nei comuni privi di personale con qualifica dirigenziale si sono espresse, riconoscendo l’ammissibilità della questione, alcune Sezioni regionali di controllo, tra le quali la Sezione dell’Emilia Romagna con la deliberazione n. 105/2015 del 27 maggio 2015, nonché la Sezione delle Autonomie che per due volte, come si vedrà, si è pronunciata in materia, nella sua funzione nomofilattica, riconoscendo anche l’ammissibilità del quesito.

In delibera si rammenta che i Segretari comunali e provinciali sono classificati in tre diverse fasce professionali (C, B e A) cui corrisponde l’idoneità degli stessi alla titolarità di sedi di comuni (e province) differenziate a seconda della consistenza della popolazione amministrata, ed anche il trattamento retributivo è differenziato secondo le suddette fasce: i segretari di fascia A e B sono equiparati alla qualifica dirigenziale quanto a stipendio tabellare e indennità di posizione, mentre i segretari comunali di fascia C, non equiparati a dirigenti, percepiscono stipendio e indennità di importo ridotto.

In considerazione delle funzioni di sovraintendenza e di coordinamento, del segretario comunale nei confronti delle qualifiche dirigenziali, il CCNL ha previsto il principio del cosiddetto “galleggiamento”, per effetto del quale l’indennità di posizione del Segretario comunale non può essere “inferiore a quella stabilita per la posizione dirigenziale più elevata nell’ente in base al contratto collettivo dell’area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa”.

Di conseguenza, ai Segretari comunali di fascia A e B spetta, in ogni caso, il trattamento economico equiparato a quello dei dirigenti, mentre per i segretari comunali di fascia C l’equiparazione si realizza soltanto se nella struttura organizzativa del Comune sono presenti dirigenti.

3. La vicenda interpretativa della novella del 2014

Sulla interpretazione della norma prevista dal citato art. 10, comma 2- bis, del d.l. n.90 del 2014, è noto, in sede applicativa, il contrasto tra le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in merito alla esclusiva attribuzione dei diritti di rogito al Segretario comunale di fascia C nei comuni dove non siano presenti dipendenti con qualifica dirigenziale.

La Sezione delle Autonomie, con la deliberazione 24 giugno 2015, n.21/SEZAUT/2015/QMIG ha enunciato il  principio di diritto con cui si stabilisce l’applicazione dei diritti di rogito esclusivamente ai Segretari comunali di fascia C, e limitatamente ai comuni privi di qualifiche

dirigenziali. A questa statuizione si sono immediatamente adeguate le Amministrazioni locali che hanno respinto le richieste dei Segretari comunali di fascia A e B alla corresponsione della quota dei diritti di rogito nei comuni privi di personale con qualifica dirigenziale.

Circostanza che ha determinato l’insorgere di molteplici contenziosi – promossi dai segretari comunali – davanti al Giudice Ordinario chiamato ex lege (art. 63 d.lgs. n.165 del 2001) a valutare la fondatezza delle richieste economiche nell’ambito di uno specifico rapporto contrattuale di lavoro e a decidere nel concreto delle controversie.

La maggior parte dei contenziosi (anzi probabilmente tutti), e quindi i giudici del lavoro, si sono risolti in posizione contraria a quanto sostenuto dalla sezione autonomie con conseguente riconoscimento dei diritto di rogito ai Segretari comunali di fascia A e B, nei comuni privi di qualifiche dirigenziali.

In particolare, sottolinea l’estensore, il giudice del lavoro ha “privilegiato una interpretazione letterale della norma in questione, prescindendo dalla finalità della disposizione e dal contesto normativo e contrattuale proprio della qualifica dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, ritenendo che nei comuni privi di qualifica dirigenziale è di fatto esclusa l’applicazione del principio del galleggiamento per i Segretari di fascia A e B, e quindi spettino a questi ultimi i diritti di rogito”.

Alle molteplici e costanti decisioni di accoglimento di corresponsione delle richieste dei Segretari comunali di fascia A e B dei diritti di rogito, da parte del Giudice del lavoro, (cfr. Trib. Verona, sez. Lavoro, n. 23 del 2017; Trib. Potenza, sez. lavoro n. 411 del 2017; Trib. Taranto, Sez. Lavoro, 3296 del 2016; Trib. Monza, Sez. Lavoro, n. 46 del 2017; Trib. Milano, Sez.

Lavoro, n. 1539 del 2016, e si veda anche Corte d’Appello di Brescia, Sez. del Lavoro n. 272 del 2017.), si è aggiunta, infine,  la decisione della Sezione plenaria della Sezione di controllo della regione autonoma del Friuli Venezia Giulia.

4. La revisione dell’iniziale orientamento da parte della Sezione Autonomie

In tale contesto, e in assenza di una interpretazione autentica del legislatore della disposizione normativa in questione, la Sezione delle Autonomie ha ritenuto, quindi, nel rivedere il proprio precedente orientamento, che la costante giurisprudenza del Giudice del lavoro costituisca un parametro di valutazione con la verifica di compatibilità tra “indirizzo del giudice ordinario, del quale non può non prendersene atto ed orientamento della Corte dei conti. In altri termini il predetto indirizzo assurge anch’esso, come appena ricordato, a sostanziale parametro di riferimento oggettivo, in punto di diritto, nella decisione della questione di massima”, ritenendo “maggiormente aderente ai motivati parametri di riferimento, in punto di diritto, accedere ad una interpretazione letterale della norma”.

A tal proposito, la Sezione delle Autonomie, quindi, ha enunciato nella deliberazione n. 18/SEZAUT/2018  del 24 luglio 2018, il principio di diritto per cui, “in riforma del primo principio espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all’art. 10, comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”.

Per effetto di quanto, come detto in premessa, il parere alla richiesta è positivo e la sezione ritiene di conformarsi al principio di diritto enunciato nella predetta deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 18 del 2018, ritenendo “che al Segretario comunale di fascia A, titolare del servizio in convenzione presso il Comune (…) ferma restando l’autonoma valutazione gestionale dell’Ente, possa essere corrisposta la quota di diritti di rogito per l’attività prestata presso il predetto Comune in quanto non provvisto di personale con qualifica dirigenziale”.

Infine, sia consentito, incute qualche perplessità il riferimento all’autonomia di valutazione gestionale dell’ente quasi ad evidenziare che i funzionari dell’ente potrebbero anche valutare diversamente. Circostanza, ovviamente, che darebbe luogo al contenzioso innanzi al giudice del lavoro (e che vedrebbe, molto probabilmente, il comune perdente con aggravio di spese).

Analisi di pareri e pronunce su questioni attinenti all’attività contrattuale ed in genere all’azione amministrativa delle stazioni appaltanti

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Questo articolo è stato scritto da...

Dott. Stefano Usai
Vice segretario del Comune di Terralba (Or)
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