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La sentenza sul ricorso in appello n. 8500 del 2024, proposta dalla Becton Dickinson Italia S.p.A. contro l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) S.p.A. e la Atesmedica.Com S.r.l., offre una rilevante riflessione sulla corretta applicazione delle disposizioni relative alla procedura di gara, i requisiti tecnici richiesti e i principi di equivalenza, oltre che sull’importanza della sicurezza nella fornitura di dispositivi medici. Il caso concerne la gara indetta da ARIA per la fornitura di pompe per infusione volumetrica multivia, alla quale hanno partecipato diverse aziende, tra cui la Becton Dickinson, risultata inizialmente aggiudicataria, ma successivamente esclusa dalla procedura.

La gara riguardava la fornitura di dispositivi medici per il Servizio Sanitario Regionale della Lombardia, finalizzati alla somministrazione di farmaci tramite pompe per infusione volumetrica multivia. Il lotto 2, oggetto della controversia, si riferiva alla fornitura di pompe e deflussori con specifiche tecniche ben definite, in particolare riguardo alla velocità di infusione regolabile da 0,1 a 999 ml/h per ciascuna via, con l’obiettivo di garantire la sicurezza del trattamento per i pazienti.

La Becton Dickinson, dopo essere stata inizialmente aggiudicataria, è stata esclusa dalla gara da ARIA, che ha ritenuto che la pompa offerta dall’azienda non soddisfacesse il requisito della velocità di infusione, con una limitazione documentata nel manuale d’uso del dispositivo che consigliava di non utilizzare la pompa a velocità superiori a 800 ml/h. Questo elemento ha portato alla contestazione della decisione, da parte della Becton Dickinson, che ha impugnato l’esclusione, sostenendo che la velocità della pompa era comunque regolabile entro i limiti richiesti, e che il prodotto fosse idoneo alla fornitura.

L’appello presentato dalla Becton Dickinson si basa su due principali motivi:

  • La questione della programmabilità della velocità di infusione: La Becton Dickinson ha sostenuto che la velocità di infusione non fosse richiesta “indipendentemente” per ciascuna via, ma complessivamente per l’intero dispositivo. Tale interpretazione del capitolato avrebbe dovuto giustificare l’ammissione della sua offerta, anche se la velocità per ciascun canale d’infusione non fosse regolabile in modo indipendente.
  • Il principio di equivalenza applicato all’offerta della Atesmedica.Com: La Becton Dickinson ha contestato la decisione di ammettere alla gara l’offerta del raggruppamento Atesmedica.Com, che aveva proposto un dispositivo composto da due pompe separate, invece di un’unica pompa multivia. Secondo l’appellante, tale soluzione non sarebbe stata conforme ai requisiti del bando e avrebbe dovuto essere esclusa.

Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ha respinto i ricorsi della Becton Dickinson, ritenendo che la pompa offerta dalla stessa non rispettasse i requisiti tecnici richiesti, in particolare per quanto riguarda la velocità di infusione. La sentenza ha ribadito che il dispositivo doveva garantire la velocità di infusione regolabile per ciascuna via indipendentemente, e che l’inclusione di velocità superiori a 800 ml/h avrebbe comportato il rischio di sottoinfusione, con la conseguente violazione delle norme di sicurezza. La decisione di escludere Becton Dickinson è stata quindi giustificata dalla necessità di garantire la sicurezza dell’infusione a tutte le velocità previste dal capitolato.

Per quanto riguarda la questione del raggruppamento Atesmedica.Com, il TAR ha applicato il principio di equivalenza, ritenendo che il dispositivo proposto da Atesmedica.com soddisfacesse sostanzialmente i requisiti del bando, nonostante la configurazione diversa (due pompe separate invece di un unico dispositivo multivia). La decisione di ammettere tale offerta è stata quindi considerata corretta, in quanto l’ente appaltante aveva valutato che il sistema di pompe separate fosse comunque in grado di svolgere le funzioni richieste, pur non essendo conforme alla lettera esatta delle specifiche tecniche.

Il principio di equivalenza gioca un ruolo centrale in questo caso, in quanto permette una certa flessibilità nell’interpretazione dei requisiti tecnici del bando, purché la soluzione proposta rispetti sostanzialmente le funzioni richieste. In questo caso, il TAR ha ritenuto che la proposta di Atesmedica.com fosse compatibile con i requisiti del bando, nonostante la difformità formale (l’uso di due pompe separate anziché una pompa multivia).

Questo principio si inserisce in una logica più ampia di garantire la massima partecipazione alle gare pubbliche, evitando esclusioni che potrebbero risultare eccessivamente formali o penalizzanti per i concorrenti, seppure senza compromettere la sostanza dei requisiti di sicurezza e funzionalità. La sua applicazione in questo contesto evidenzia la necessità di una valutazione tecnica approfondita che tenga conto non solo della conformità formale, ma anche dell’effettiva idoneità delle soluzioni proposte.

Un aspetto fondamentale di questa controversia riguarda la sicurezza dei dispositivi medici e la tutela della salute dei pazienti. L’avviso di sicurezza della ditta costruttrice della pompa offerta da Becton Dickinson, che sconsigliava di utilizzarla a velocità superiori a 800 ml/h, ha avuto un ruolo determinante nell’esclusione dell’azienda dalla gara. Questo evidenzia come, in un contesto di fornitura di dispositivi medici, la sicurezza sia una priorità assoluta, e le specifiche tecniche del bando siano concepite proprio per evitare che dispositivi non sicuri possano essere utilizzati per trattamenti clinici.

La valutazione della sicurezza non si limita alla mera conformità alle caratteristiche tecniche, ma implica anche una valutazione pratica sull’effettivo utilizzo del dispositivo, come nel caso della velocità massima impostabile. La protezione della salute dei pazienti giustifica una rigorosa interpretazione delle prescrizioni tecniche, anche a discapito di soluzioni che potrebbero teoricamente rispettare i requisiti numerici senza considerare i rischi pratici legati al loro utilizzo.

L’appello presentato dalla Becton Dickinson Italia contro la sentenza del TAR di Milano è stato respinto, confermando la decisione di escludere l’azienda dalla gara per la fornitura di pompe per infusione volumetrica multivia. Il caso ha evidenziato l’importanza di una rigorosa interpretazione dei requisiti tecnici di gara, con particolare attenzione alla sicurezza dei dispositivi medici offerti, e ha confermato l’applicazione del principio di equivalenza nella valutazione delle offerte. La sentenza, quindi, sottolinea la necessità di bilanciare le esigenze di sicurezza e di concorrenza nelle procedure di gara pubblica, mantenendo al contempo un elevato livello di protezione per i pazienti.

La decisione del TAR riflette l’orientamento verso una protezione rigorosa della salute e della sicurezza, che si traduce in una valutazione approfondita non solo della conformità formale, ma anche della reale idoneità delle soluzioni proposte. In questo contesto, il principio di equivalenza non deve essere interpretato come un mero formalismo, ma come uno strumento che consenta di tutelare l’oggetto della gara e i principi di buon andamento dell’amministrazione pubblica, evitando esclusioni ingiustificate.

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Redazione MediAppalti
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