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La ripetizione dei servizi analoghi non è un mero rinnovo del primo contratto. I servizi oggetto del secondo affidamento in ripetizione al primo possono tranquillamente essere aggiornati rispetto a quelli oggetto del primo contratto senza che ciò rientri nell’ambito della variante quanto piuttosto nell’ambito della nuova negoziazione. Quello che deve rispettarsi in fase di ripetizione di servizi analoghi è il limite economico individuato in fase di gara. L’artico 63 comma 5 del codice prevede infatti che l’importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi venga computato per la determinazione del valore globale dell’appalto, ai fini dell’applicazione delle soglie (Cfr. Parere MIT n. 1766 del 02/06/2023).

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Redazione MediAppalti
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