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L’art. 35, rubricato “Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare” prevede che i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, secondo quanto previsto dal regolamento, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. Il Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici all’art. 277 ha esplicitato le modalità di comprova dei requisiti da parte dei consorzi stabili (art. 34, comma 1 lett. c). “Per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare, i requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi posseduti dai singoli consorziati relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo si sommano mentre i restanti requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi si sommano con riferimento ai soli consorziati esecutori”. Che cosa significa? Che i requisiti relativi al fatturato globale o specifico, per esempio, indicato nella documentazione di gara devono essere posseduti cumulativamente dai consorziati indicati quali esecutori della prestazione, mentre i requisiti relativi all’organico medio o alle attrezzature faranno capo al consorzio ancorché posseduti dai singoli consorziati.

Ai consorzi di cooperative invece (art. 34, comma 1 lett. b) continueranno ad applicarsi le disposizioni dell’art. 35 D. Lgs 163/2006 pertanto, questi, per poter partecipare alle gare, devono dimostrare essi stessi di possedere i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Incontestato invece è il possesso dei requisiti generali e di idoneità morale i quali devono essere dichiarati  e verificati non solo in capo al consorzio ma anche in capo alle consorziate designate esecutrici del servizio. Anzi, secondo un indirizzo giurisprudenziale più rigoroso il possesso dei requisiti di moralità professionale andrebbe accertato in capo a tutte le consorziate, a prescindere dalla loro indicazione come esecutrici del servizio o della fornitura.

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Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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