Questo articolo è valutato
( votes)Ai sensi dell’art. 84, comma 11 del D. Lgs. 163/2006, “Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante”; tuttavia, il dipendente pubblico che svolge attività riconducibile a funzioni e poteri connessi alla propria qualifica e all’ufficio ricoperto, corrispondente a mansioni cui egli non possa sottrarsi perché rientranti nei normali compiti di servizio – quale quella di componente della commissione giudicatrice – non ha diritto ad alcun compenso specifico per tale funzione.
Ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, infatti, “è fatto divieto di corrispondere ai dipendenti, oltre a quanto specificatamente previsto dal presente accordo, ulteriori indennità, proventi o compensi, dovuti a qualsiasi titolo in connessione con i compiti istituzionali attribuiti a ciascun dipendente”. Se mai ci fosse stato qualche dubbio al riguardo vista la genericità dell’art. 84 comma 11 “Le spese relative alla commissione ….” questi sono stati chiariti tutti dal regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici ove all’art. 282 comma 1 è precisato che “qualora si faccia ricorso a commissari esterni, il relativo atto di nomina ne deve determinare il compenso…”.
Questo articolo è valutato
( votes)Questo articolo è stato scritto da...
![](https://www.mediappalti.it/wp-content/uploads/2019/01/Logo-MediAppalti-square-152-150x150.png)